Super ammortamento: maggiorazione estesa in via condizionata

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Ma procediamo con ordine.

In primo luogo si rammenta che la L. 208/2015 aveva introdotto –  per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31/12/2016 – la disciplina del cd. “super ammortamento”, consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.  Tale disposizione, con la legge di Bilancio 2017, è stata prorogata al 31/12/2017, ad esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir. Pertanto, nella nuova versione del bonus, beneficiari della “maggiorazione” sono solo i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 spettano ora anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017:

  • l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti);
  • sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione (ovvero, in caso di leasing, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).

Solo al verificarsi di entrambe le suddette condizioni risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018.

Sul punto è di recente intervenuta la circolare AdE 4/E/2017 la quale ha precisato quanto segue:

Beni in proprietà

per i beni acquisiti in proprietàla verifica della sussistenza delle citate 2 condizioni risulta semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31/12/2017 sono momenti agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).

Beni in leasing

per i beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere:

  • sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing e
  • avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore.

In tal caso, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/06/2018.

Beni in appalto

per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017:

  • il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.

In tale ipotesi, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Beni realizzati in economia

in merito ai beni realizzati in economia, la circolare AdE 23/E/2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.

Pertanto, nel caso di specie – trattandosi di beni realizzati internamente – la prima condizione prevista dalla norma (accettazione dell’ordine da parte del venditore) non rileverà ai fini dell’estensione del beneficio del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il 30/06/2018. Tale estensione può essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2018.

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