Finzione non edificabilità aree: esenzione IMU al nodo pensionamento

La Cassazione, con una recente sentenza (n. 13745 del 31 maggio 2017), è intervenuta sul tema della finzione di non edificabilità delle aree, affermando che il pensionamento dell’imprenditore agricolo comporta automaticamente la perdita dell’esonero dai tributi comunali. Va segnalato come tale pronuncia riguardi l’ICI, ma non pare applicabile all’IMU, perlomeno in maniera piana, vista la mutata definizione dell’agevolazione in commento.

L’esenzione ai tempi dell’ICI

Nella definizione di area fabbricabile contenuta nella lett. b) dell’articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, era previsto che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”.

L’articolo 9 citato fissa l’esenzione a favore dei coltivatori diretti e degli IAP. L’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 ha previsto che le agevolazioni ICI si dovevano applicare alle “persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia [ex SCAU, n.d.a.]; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.”

Si tratta della cosiddetta “finzione di non edificabilità” delle aree: l’area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale si considera terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (rammentando che i terreni posseduti da tali soggetti, se direttamente condotti, dal 2016 sono del tutto esenti). Al fine di garantire il rispetto della ratio della norma, per accedere a tale rilevante beneficio è necessario che in capo al soggetto passivo siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti due requisiti:

  • possesso: è necessario che il possessore a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. 504/1992, quindi il soggetto passivo e perciò colui che è tenuto al versamento dell’imposta, risulti essere lo stesso coltivatore diretto;
  • utilizzazione agricola: il fondo deve essere coltivato, ossia su di questo devono essere esercitate attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento, da parte del possessore.

Sul tema la Cassazione già si era espressa con le sentenze n. 12565/2010 e n. 9601/2012, affermando quanto segue: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti”.

Quindi, la cessazione dell’attività per intervenuto pensionamento comportava la tassazione dell’area quale edificabile.

Di recente la Cassazione è tornata sul punto (sentenza n. 13745 del 31 maggio 2017), stabilendo l’imponibilità del terreno anche nel caso in cui il pensionato decida di continuare a svolgere l’attività successivamente al pensionamento: “Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.”

Il rapporto con l’IMU

Il passaggio successivo che occorre compiere è invece quello di interrogarsi se tale posizione espressa per il precedente tributo comunale possa oggi esplicare pieni effetti anche ai fini IMU (e quindi TASI).

La questione è tutt’altro che scontata visto che i parametri per applicare l’agevolazione sono mutati. In particolare, come affermato dalla circolare 3/DF/2012, l’agevolazione si applica a CD e IAP iscritti nell’apposita previdenza. L’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede infatti che “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.”

Va comunque osservato come una constatazione proposta nella sentenza n. 13745/2017 pare ancora attuale anche nel contesto IMU: la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito”.

Quindi, indipendentemente dalla formulazione normativa, la ratio dell’agevolazione pare ancora la medesima. A parere di chi scrive, la diversa formulazione ha lo scopo di ricomprendere nell’agevolazione le società di cui al D.Lgs. 99/2004, soggetti che in precedenza, sulla base della lettera della norma, erano esclusi.

D’altro canto, lo stesso articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 individua quale IAP il soggetto che dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Occorre chiedersi se l’intervenuto pensionamento permette comunque di affermare che viene dedicata all’attività agricola la maggior parte del tempo.

Su questo punto sarebbe utile un’interpretazione ufficiale.

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