Deduzione Imu immobili dei professionisti

La deduzione dell’Imu relativa agli immobili strumentali dei professionisti spetta anche per quelli per i quali non sono deducibili i relativi costi dal reddito di lavoro autonomo, a prescindere dall’iscrizione degli stessi nelle scritture contabili. Anche dopo la riforma delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, disposta dal D.Lgs. 192/2024, resta immutata la differenza tra immobili di proprietà (le cui quote di ammortamento sono indeducibili dal reddito) e quelli detenuti in locazione finanziaria (i cui canoni sono deducibili dal reddito professionale).

Il requisito indispensabile per la deduzione integrale dell’Imu, infatti, è dato dall’effettiva strumentalità degli stessi per lo svolgimento dell’attività professionale. L’ambito oggettivo di applicazione della deducibilità dell’Imu è, infatti, limitato agli immobili strumentali, la cui definizione è contenuta nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir, secondo cui, per i professionisti, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore.

A differenza di quanto accade per le imprese, per le quali la strumentalità degli immobili può essere per natura (immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo), ovvero per destinazione (utilizzo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale), per i lavoratori autonomi la strumentalità degli immobili è solo per “destinazione”, poiché collegata ad un dato fattuale, e più precisamente all’effettivo utilizzo diretto ed esclusivo dello stesso per l’attività professionale.

Ciò comporta che non si deve aver riguardo alla classificazione catastale dell’immobile (tipicamente A/10 per gli studi professionali), bensì all’effettiva destinazione dello stesso da parte del possessore per lo svolgimento dell’attività, con la conseguenza che può assumere tale natura anche l’immobile classificato in categoria da A/1 ad A/9, purché utilizzato esclusivamente per l’attività professionale.

In merito all’esclusività dell’utilizzo, quale requisito per la strumentalità, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2014, ha precisato che la deduzione non spetta per l’immobile utilizzato promiscuamente (abitazione utilizzata anche come studio professionale), poiché non strumentale in base alla definizione riportata in precedenza. Stante il riferimento alla situazione di fatto dell’immobile (utilizzo effettivo ed esclusivo per l’attività professionale), la deduzione dell’Imu prescinde dal regime fiscale dell’immobile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, le cui regole sono state in precedenza ricordate.

Pertanto, è consentita la predetta deduzione anche in relazione agli immobili per i quali non si deducono i relativi ammortamenti. Tuttavia, poiché la deduzione dell’Imu, come detto, dipende dal requisito della strumentalità, e che lo stesso si realizza in base all’effettivo ed esclusivo utilizzo per lo svolgimento dell’attività professionale, e non dal regime di deducibilità dei relativi ammortamenti, l’accesso al regime di deduzione in questione riguarda tutti gli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale, detenuti a titolo di proprietà o in base a contratto di locazione finanziaria.

Anche per questi ultimi, infatti, la verifica del requisito della strumentalità dipende esclusivamente dall’utilizzo dello stesso per l’attività professionale. Infine, è opportuno evidenziare che, a differenza delle imprese, per i professionisti non è richiesto che la strumentalità del bene immobile passi tramite l’iscrizione dello stesso nelle scritture contabili, poiché nelle disposizioni del Tuir non è presente la medesima limitazione di cui all’articolo 65, Tuir che, per le imprese individuali, individua l’appartenenza all’attività dei beni indicati nell’inventario o comunque nelle altre scritture contabili.

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