È il Fisco a dover provare l’intento elusivo della donazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29182 del 06/12/2017, è tornata ad esaminare un argomento molto interessante, ovvero la configurabilità del carattere elusivo, ex articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, di un’operazione di donazione di terreno edificabile in favore dei parenti prossimi del donante, seguita da una cessione dello stesso da parte del donatario.

La ragione per la quale tale fattispecie potrebbe risultare elusiva è abbastanza semplice: essa consiste nella possibilità di realizzare una plusvalenza minore rispetto a quella che si realizzerebbe in caso di vendita diretta, senza l’interposizione del donatario.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, l’articolo 68, comma 2, Tuir distingue a seconda che l’area oggetto di cessione sia stata acquistata a titolo oneroso oppure a titolo gratuito (donazione e/o successione mortis causa).

Nel primo caso, la somma dalla quale partire per effettuare il calcolo della plusvalenza consiste nel prezzo di acquisto, aumentato di tutti gli oneri inerenti e rivalutato con il coefficiente Istat proprio dell’anno di acquisto.

Nel secondo caso, invece, il costo di acquisto è dato dal valore definito o dichiarato ai fini delle imposte di successione e donazione, aumentato di ogni altro costo successivo inerente.

Sulla base di questi criteri di calcolo, è evidente come la donazione di un terreno edificabile a favore di un familiare, seguita dalla vendita o dalla permuta dello stesso da parte del donatario, possa costituire uno strumento per eludere la tassazione della plusvalenza: in questa fattispecie, invero, la determinazione del costo fiscale delle aree pervenute per donazione avviene in base al valore dichiarato nell’atto di donazione, permettendo così al donatario di rivalutare il costo sostenuto dal donante, in modo da consentirgli di realizzare una plusvalenza minore o nulla.

Chiarito ciò, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha affermato, innanzitutto, che non risulta priva di causa la donazione di un terreno edificabile fra parenti prossimi e la successiva permuta di tale bene da parte del donatario, in quanto il donante è libero di pianificare la propria successione ereditaria ed i propri rapporti patrimoniali: quindi, l’operazione nel suo complesso non appare priva dello spirito di liberalità, che, come noto, è un elemento essenziale del contratto di donazione, richiesto dal nostro ordinamento a pena di nullità dello stesso (cfr., Cassazione, sentenze nn. 16158/2016 e 21952/2015).

Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che è l’Agenzia delle Entrate ad essere gravata dell’onere probatorio circa l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante (cfr., Cassazione, sentenze nn. 5408/2017 e 14470/2016).

In base a quanto disposto dall’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, perché tale reddito possa attribuirsi al contribuente-donante, non risulta sufficiente l’allegazione della sequenza temporale fra la donazione e la permuta (nel caso di specie avvenuta il giorno successivo alla donazione), la quale non è idonea a dimostrare l’esistenza di un’interposizione fittizia di persona.

Perché l’onere probatorio possa ritenersi soddisfatto, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori atti a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza, quali, ad esempio, il versamento di acconti al donante o la partecipazione di questi alle trattative per la permuta.

In definitiva, quindi, non è sine causa la donazione di un bene immobile fra parenti prossimi e la successiva permuta dello stesso da parte del donatario, ma l’operazione può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria, che è però tenuta a fornire la prova dell’intento di evitare il pagamento della plusvalenza maturata dal donante.

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