11 Maggio 2018

Esenzione Imu abitazione principale: necessarie dimora e residenza

di Fabio Garrini
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Una recente sentenza della Cassazione permette di tornare sul tema della definizione di abitazione principale: nell’ordinanza 9429 del 17.04.2018 i giudici della Suprema Corte si sono espressi riconoscendo le agevolazioni per abitazione principale all’immobile nel quale il contribuente dimorava, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica.

Importante segnalare che tale pronuncia riguarda l’Ici, mentre ai fini Imu e Tasi i presupposti per l’individuazione dell’immobile su cui computare l’esenzione sono del tutto diversi, essendo richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza.

Occorre quindi mettere ordine alla disciplina, differenziando il trattamento tra vecchio tributo e nuovi tributi comunali, senza commettere l’errore di lasciarsi andare ad interpretazioni estensive che porterebbero a sbagliate sovrapposizioni.

La disciplina Ici e la rilevanza della dimora abituale

Ai fini Ici, il trattamento agevolato per l’abitazione principale era riconosciuto a favore dell’immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da monitorare), mentre la residenza anagrafica era relegata a semplice parametro presuntivo della dimora abituale (così infatti prevede l’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla Finanziaria 2007).

Proprio in tale direzione depone la sentenza richiamata: in tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”.

Quindi, la residenza del soggetto consentiva al Comune di presumere dove il contribuente aveva dimora, ma il contribuente aveva comunque la possibilità di dimostrare che la propria effettiva dimora risultava essere altrove.

Imu e Tasi: richiesto il duplice requisito della dimora e della residenza per il beneficio

Su questo punto le differenze degli attuali tributi sulla casa, rispetto all’Ici, sono marcate.

Ai fini Imu (ma la stessa disciplina risulta essere applicabile anche alla Tasi) il vincolo anagrafico viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le agevolazioni (a cui aggiungere quanto previsto dal D.L. 16/2012 con riferimento al nucleo familiare, qualora i coniugi utilizzino diversi immobili siti nello stesso territorio comunale).

Prescindendo dalla regolarità anagrafica della situazione, ai fini Ici il contribuente poteva avere residenza e dimora abituale in due luoghi diversi e, dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva beneficiare delle agevolazioni Ici su di esso.

Ai fini Imu e Tasi la disciplina è radicalmente cambiata: negli attuali tributi viene espressamente stabilito che può considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel quale il possessore (e i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia stabilito la residenza in altro immobile successivamente acquistato, senza comunque abitarlo, ci si troverebbe nella particolare situazione in cui nessuno dei due immobili potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e il contribuente dovrebbe su entrambi scontare la tassazione ordinaria.

In definitiva, mentre ai fini Ici fornire la dimostrazione di dimorare in immobile diverso da quello in cui è posta la residenza consentiva di trasferire l’agevolazione per abitazione principale, nella disciplina Imu e Tasi dimostrare di avere la dimora in luogo diverso da quello di residenza renderebbe imponibili entrambi gli immobili.

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