19 Novembre 2016

Detrazione spese per box auto pertinenziale anche senza bonifico

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare AdE 43/E di ieri fornisce chiarimenti in ordine alla spettanza della detrazione prevista per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

È noto che tale disposizione prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda “un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati” alcuni interventi specificatamente individuati. Anche per le spese effettate nel corso del 2016 il beneficio è potenziato poiché la percentuale di detrazione è del 50%, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Il documento di prassi di ieri ha ad oggetto gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali individuati alla lettera d) dell’elenco contenuto nell’articolo 16-bis.

In particolare, il dubbio interpretativo alla base della pronuncia dell’Agenzia riguarda la possibilità di poter beneficiare della detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box auto – limitatamente alle spese di costruzione – sebbene il prezzo del box stesso e dell’appartamento, a cui il posto auto è asservito, sia stato sostenuto mediante assegni bancari.

Si ricorda, infatti, che, per fruire dell’agevolazione, costituisce condizione necessaria l’aver effettuato il pagamento delle spese detraibili mediante bonifico bancario dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Questa modalità di pagamento è, infatti, strumentale all’applicazione della ritenuta d’acconto, che le banche e Poste Italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati i compensi per la realizzazione dell’intervento e che ha come finalità quella di garantire la corretta tassazione del reddito in capo al percettore.

In tal senso si è espressa la risoluzione AdE 55/E/2002, secondo cui la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudica in maniera definitiva l’applicazione della ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Con la circolare di ieri, l’Ufficio supera tale linea interpretativa, precisando che il beneficio spetta anche nei casi in cui il pagamento non sia stato eseguito con bonifico bancario o postale qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione dell’intervento edilizio.

E ciò si verifica allorché il venditore:

  • attesti nell’atto notarile di aver ricevuto le somme della cessione del box pertinenziale; e
  • rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza al reddito.

Inoltre, la detrazione spetta anche quando il bonifico è stato compilato in modo da non consentire alle banche o a Poste italiane di applicare la ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della determinazione del suo reddito.

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