30 Gennaio 2020

Determinazione del reddito per i florovivaistici

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici, derivato dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori florovivaistici, nei limiti del dieci per cento del volume di affari, è determinato applicando un coefficiente di redditività del cinque per cento.

Tale novità è stata introdotta con il comma 225, articolo unico, della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), il quale ha inserito, dopo il comma 3, articolo 56-bis, D.P.R. 917/1986, il comma 3-bis: “Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento”.

La modifica in esame fissa un criterio per la determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici, che deriva dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura; in particolare, prevede che tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, sia calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, un coefficiente di redditività del cinque per cento.

Ne discende che un imprenditore florovivaistico, rifornendosi da un suo collega, calcola il reddito sui corrispettivi applicando il coefficiente di redditività pari al cinque per cento, nei limiti del dieci per cento del volume d’affari.

Così, ad esempio, un imprenditore agricolo florovivaistico, sia esso una persona fisica, una società semplice o un ente non commerciale, che acquista 50.000 euro di piante vive e prodotti della floricoltura da un collega, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, deve procedere alla verifica del proprio volume di affari (presumibilmente relativo all’anno 2019, ma si attendono dei chiarimenti in merito). Infatti:

  • se il volume di affari è pari o superiore a 500.000 euro, determina il reddito applicando il coefficiente di redditività del 5 per cento all’ammontare dell’imponibile Iva delle relative cessioni;
  • se il volume di affari è inferiore a 500.000 euro, occorre provvedere ad una suddivisione in quanto solo al dieci per cento sarà applicata la nuova disposizione.

Pertanto, nel caso di specie, se l’imprenditore rivende la merce, pagata 50.000 euro, per un importo totale pari a 60.000 euro, il reddito imponibile è pari a 3.000 euro.

Il regime in esame diviene, per i soggetti ammessi, quello naturale per la tassazione delle operazioni descritte, purché:

  • il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaistico, di cui all’articolo 2135 cod. civ.;
  • le piante vive e i prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dal soggetto cedente.

Si rileva, infine, che tali operazioni dovranno essere annotate separatamente, al fine provvedere alla loro distinzione, in sede di dichiarazione dei redditi.

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