Cessione d’azienda con immobili strumentali

Nella
cessione d’azienda comprendente immobili strumentali, essendo l’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n.633/72, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale secondo il
principio di alternatività Iva-registro. L’applicazione dell’imposta di registro nelle cessioni d’azienda è disciplinata dall’art. 23 del D.P.R. n.131/86 (TUR), secondo cui trattandosi di atti relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (comparto mobiliare ed immobiliare), si deve distinguere tra i due seguenti casi:
  • nell’atto sono stati distinti i corrispettivi con riferimento ai singoli beni aziendali (ipotesi più frequente): ad ognuno di essi si applica l’aliquota “propria” dell’imposta di registro;
  • nell’atto è stato previsto un unico corrispettivo indistinto, sia per la parte mobiliare che per quella immobiliare dell’azienda: si applica l’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (ipotesi meno frequente).
Focalizzando l’attenzione sulla prima delle due ipotesi prospettate, per
l’individuazione delle aliquote dell’imposta di registro applicabili alle diverse componenti dell’azienda (mobiliare ed immobiliare), si deve aver riguardo all’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.131/86 per i beni immobili, ed agli artt. 2 e 9 della medesima tariffa per la componente mobiliare.
Relativamente ai
beni immobili, è necessario tener altresì conto delle modifiche, apportate con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ad opera del D.Lgs. n.23/2011, come modificato dall’art. 26 del D.L. n.104/2013, che ha riformulato il citato art. 1 della tariffa prevedendo solo
tre aliquote di imposta di registro, e più precisamente: un’aliquota ordinaria del 9% per gli immobili in genere, una ridotta del 2% se il trasferimento ha ad oggetto case di abitazione non di lusso (ipotesi non realizzabile nella cessione d’azienda), e una del 12% se nell’azienda sono compresi terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP iscritti nella relativa previdenza agricola.
In ogni caso, è previsto che
l’imposta minima dovuta non possa essere inferiore a euro 1.000 (da calcolarsi sull’intera componente immobiliare compresa nell’azienda ceduta).
E’ bene osservare che le predette aliquote (e segnatamente quella del 9%) si applicano anche in presenza di
beni immobili strumentali all’interno dell’azienda trasferita, poiché
al trasferimento degli stessi non può applicarsi l’art. 10, n. 8-ter), del d.P.R. n.633/72: di conseguenza sono dovute l’imposta di registro in misura fissa di euro 200 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%, poiché tale tassazione richiede che il trasferimento dell’immobile rientri nel campo di applicazione dell’Iva, imponibile o esente (mentre la cessione d’azienda, come detto, è operazione fuori campo Iva).
Per quanto riguarda invece la
componente mobiliare, ai sensi degli artt. 2 e 9 della tariffa, parte I, allegata al TUR, per i trasferimenti di beni mobili e per gli altri non contemplati nella tariffa stessa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale,
si applica l’aliquota residuale del 3%. L’aliquota in questione, pertanto, si applica ai corrispettivi dovuti, ad esempio, per denaro, magazzino, impianti, macchinari ed altri cespiti, marchi, brevetti ed altre immobilizzazioni immateriali e l’avviamento. Tale impostazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare n.18/2013, secondo cui nella cessione d’azienda priva di immobili si rende applicabile in ogni caso l’imposta di registro del 3%, prevista nell’art. 2 della tariffa, in quanto tale disposizione riguarda gli atti di trasferimento della proprietà concernenti beni diversi dagli immobili e dalle unità da diporto.

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