18 Dicembre 2017

Il 2018 anno delle scelte per le sportive – II° parte

di Guido Martinelli
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Dopo aver individuato le agevolazioni, di carattere extrafiscale, conseguibili con l’ingresso nel terzo settore, vediamo, ora, quali saranno le agevolazioni tributarie che si perderebbero con l’iscrizione al registro del terzo settore. Ricordiamo che dovrà comunque essere sempre mantenuta per la sportiva che intenda diventare ETS anche l’iscrizione al registro CONI in quanto solo quest’ultimo ente, con il riconoscimento ai fini sportivi, è idoneo a certificare l’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta. Dovranno, necessariamente, fare riferimento ad altra attività di interesse generale (presumibilmente la lettera i) del primo comma dell’articolo 5 del CTS laddove prevede lo svolgimento di attività ricreative di interesse sociale) e, ovviamente, senza iscrizione al registro CONI, quei sodalizi, invece, che svolgono attività che non rientrano tra le discipline sportive riconosciute, a far data dal primo gennaio del 2018, che legittimano il riconoscimento ai fini sportivi. Questo perché non vi è dubbio, ad avviso di chi scrive, che lo svolgimento di “attività sportive riconosciute” possa essere riconosciuto solo in capo ad un soggetto che abbia i requisiti per iscriversi “anche” al registro CONI.

La sportiva che sia entrata nel terzo settore perde sicuramente, per espressa previsione legislativa, il diritto ad applicare la disciplina di cui: all’articolo 148 Tuir sulla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici a fronte di prestazioni rese ad associati, tesserati o ad altri enti aderenti alla stessa organizzazione territoriale o nazionale; all’articolo 149 che prevede la non applicabilità alle sportive dei parametri di perdita della natura di ente non commerciale (per entrambi vedi articolo 89, comma 1, lett. a), del CTS); e alla Legge 398/1991 sulla determinazione forfettaria delle imposte sui redditi e dell’Iva nonché le conseguenti semplificazioni contabili (vedi articolo 89, comma 1, lett. c), del CTS).

Ad avviso di chi scrive perde anche la possibilità di applicare la disciplina sui compensi sportivi di cui agli articoli 67 e 69 Tuir. Infatti il codice del terzo settore divide tutti coloro i quali prestano la loro attività in favore degli ETS in due grandi famiglie: i volontari (che al massimo possono ricevere rimborsi non documentati per 150 euro mensili) e i lavoratori per i quali dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro (vedi articoli 16 e 17 del CTS). Appare, pertanto, molto difficoltoso rendere compatibile tale previsione, molto chiara da parte del legislatore del terzo settore, con quella, di carattere speciale e derogatorio ai principi generali (vedi circolare 1/16 INL) dei compensi sportivi. Conseguentemente viene meno anche l’esonero Irap sui compensi previsto solo per quelli di natura sportiva.

Arriviamo, ora, invece ad individuare quelle agevolazioni che, sempre ad avviso di chi scrive, verrebbero mantenute dalla sportiva, ente del terzo settore o associazione di promozione sociale che fosse.

Partiamo dalla presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 euro prevista dal comma 8 dell’articolo 90 della Legge 289/2002. La circostanza che l’applicabilità non sia limitata esclusivamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche alle realtà riconosciute da enti di promozione sportiva (che sono tutte associazioni di promozione sociale) porta a ritenere “possibile” in via interpretativa che questa presunzione trovi applicazione anche in favore degli ETS che svolgano attività sportiva dilettantistica.

Ad analoga conclusione possiamo giungere per l’esonero dalla imposta sulla pubblicità per la cartellonistica collocata all’interno degli impianti sportivi di capienza inferiore ai tremila posti. Ciò in quanto legata al tipo di attività svolta all’interno, sportiva dilettantistica, e non alla tipologia di soggetti che la praticano.

Mentre sembra di potersi escludere, anche se di peso in termini economici quasi trascurabile, la possibilità di poter godere dell’esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa (abbondantemente controbilanciata dall’esonero della imposta di bollo, prevista invece solo in favore degli enti del terzo settore), viene mantenuta anche per gli ETS l’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Viene, dall’articolo 83, primo comma, del CTS, fortemente incrementata la possibilità di detrarre (30%) i contributi versati dai privati in favore degli enti del terzo settore e si ritiene che possa continuare ad essere applicata l’agevolazione in favore delle spese per le iscrizioni ai corsi in quanto legata anch’essa al tipo di attività e non alla tipologia di soggetto che le organizza.

Ad analoga conclusione si perviene sia per la riduzione delle accise per il gas metano utilizzato all’interno degli impianti sportivi (anche qui quello che conta è l’organizzazione, senza scopo di lucro, di attività sportive dilettantistiche), che per la possibilità di accesso ai contributi per il cinque per mille, ovviamente espressamente previsti anche in favore degli enti del terzo settore.

La perdita più significativa, sotto il profilo fiscale, potrebbe essere, quindi, quella legata ai compensi sportivi in quanto il regime della L. 398/1991 potrebbe essere sostituito da quelli, sia pure meno favorevoli di cui agli articoli 80 e 86 del CTS, e sui corrispettivi specifici.

Focus sugli statuti e i contratti nello sport 2018