7 Settembre 2017

Stabile organizzazione personale

di EVOLUTION
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La nozione di stabile organizzazione è rinvenibile sia nel modello domestico che nel modello Ocse di Convenzione. La stessa rappresenta una forma di investimento nel mercato estero alternativa alla costituzione di un’impresa estera controllata.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico quando si configura una stabile organizzazione personale.

Ai sensi dell’articolo 162, commi 6 e 7 del Tuir configura una stabile organizzazione dell’impresa estera il soggetto che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente, invece, il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Quindi il c.d. agente dipendente, a differenza del soggetto che opera in modo autonomo, configura una stabile organizzazione personale su un determinato territorio della casa madre.

Si realizza una stabile organizzazione personale quando al soggetto viene attribuita la rappresentanza del soggetto estero. Nel modello domestico, per configurare una stabile organizzazione personale l’agente dipendente deve avere il potere di concludere contratti in nome dell’impresa non residente.

In base alle raccomandazioni Ocse l’agente dipendente deve invece avere il potere di concludere contratti per conto dell’impresa, ovvero deve agire sulla base di specifici poteri necessari alla conclusione dei contratti.

In base alle regole del Tuir, le attività devono essere realizzate in nome del preponente al quale viene attribuita l’esistenza di una stabile organizzazione personale, senza necessariamente rilevare la presenza di una sede fissa d’affari.

Nella formulazione nazionale (articolo 162, comma 6, del Tuir), costituisce una stabile organizzazione dell’impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Nel modello internazionale (articolo 5, par. 5, del modello Ocse), quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente – agisce per conto di un’impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “stabile organizzazione” in detto Stato.

Le indicazioni ritraibili dal modello Ocse di Convenzione consentono di individuare le caratteristiche della stabile organizzazione personale. In particolare, la stabile organizzazione personale è costituita dai seguenti elementi essenziali:

  • presenza di un soggetto dipendente, che agisce in nome e per conto dell’impresa estera, sulla base di specifici poteri, vincolando le controparti;
  • esercizio abituale di tali poteri;
  • attinenza e strumentalità delle attività svolte da parte dell’agente rispetto all’attività d’impresa esercitata dalla casa madre (industriale o commerciale).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

La stabile organizzazione: recente evoluzione della disciplina nazionale ed internazionale