7 Gennaio 2016

Nuovi interpelli operativi

di Alessandro Bonuzzi
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Con il provvedimento n.27 del 4 gennaio 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative che consentono, per i tributi di competenza della stessa Agenzia, l’agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dal novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e dagli articoli da 2 a 8 D.Lgs. 156/2015.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 8, comma 1, del citato decreto delegato demanda ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole concernenti le modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola riguardante la procedura.

Il provvedimento in commento individua:

  • al punto 2, l’ufficio competente alla ricezione dell’istanza;
  • al punto 3, le relative modalità di presentazione;
  • al punto 4, l’iter istruttorio da seguire per regolarizzare eventuali carenze sanabili;
  • al punto 5, le modalità di comunicazione della risposta dell’Agenzia.

In via generale, le istanze di interpello devono essere presentate alla Direzione Regionale competente. Ai fini dell’individuazione della competenza, per le istanze relative ai tributi erariali, rileva il domicilio fiscale dell’istante. Diversamente, le istanze riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze ordinarie aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale vanno trasmesse alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Tali regole sono derogate quando l’istante è un contribuente di grandi dimensioni. Questi soggetti, infatti, presentano gli interpelli:

  • alla Direzione Centrale Normativa con riferimento a quelli riguardanti i tributi erariali;
  • alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare con riferimento a quelli concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché alle istanze ordinarie aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

Un’altra eccezione riguarda l’interpello antiabuso di cui alla lettera c del comma 1 dell’articolo 11 L. 212/2000. Per questa fattispecie, è previsto che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2017, le istanze devono essere trasmesse direttamente alla Direzione Centrale Normativa.

Peraltro, l’inoltro dell’istanza alla Direzione Centrale competente è comunque previsto da parte della Direzione Regionale quando quest’ultima ritiene che il caso oggetto di interpello merita di essere pubblicato in una risoluzione oppure è particolarmente complesso o di soluzione incerta. In queste ipotesi, la risposta è fornita direttamente dalla Direzione Centrale la quale provvede, ove sussistono i presupposti, alla relativa pubblicazione. L’inoltro non ha effetto sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.

Resta fermo che se l’istanza d’interpello viene presentata ad un ufficio diverso da quello competente, la stessa viene trasmessa tempestivamente all’ufficio competente. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente è data notizia al contribuente.

Rimane altresì invariato che l’istanza d’interpello deve essere redatta in forma libera, esente da bollo e sottoscritta e presentata dal contribuente.

In merito alle modalità di presentazione, il provvedimento precisa che si intendono tali la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l’impiego della pec ovvero attraverso l’utilizzo di un apposito servizio telematico. A riguardo, viene indicato (punto 7.2) che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà pubblicata la comunicazione relativa alla decorrenza della possibilità di presentare le istanze di interpello utilizzando tale servizio telematico.

Nei casi in cui l’istanza non contenga

  • l’indicazione del tipo di istanza (ossia se ordinaria, probatoria, antiabuso o disapplicativa),
  • le specifiche disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione,
  • l’esposizione della soluzione proposta,
  • l’indicazione del domicilio o del recapito dell’istante,
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante,

l’omissione è sanabile. A tal fine, l’ufficio competente notifica o comunica al contribuente l’invito a regolarizzarla entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Nella particolare circostanza in cui l’irregolarità consiste nella mancata indicazione del recapito del contribuente, l’invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall’anagrafe tributaria.

In seguito, il contribuente deve provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell’ufficio richiedente. Qualora la regolarizzazione non venga effettuata nel termine predetto l’istanza è dichiarata inammissibile.

Quando l’ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l’istante è tenuto a trasmettere all’ufficio richiedente, con le modalità di presentazione consentite, tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione.

E qui si innesta un’ipotesi di rinuncia automatica all’interpello, nel senso che il provvedimento precisa che “L’ufficio procedente prende atto della rinuncia all’interpello ed effettua la relativa notificazione o comunicazione senza indugio quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta”.

A questa si aggiunge un’ipotesi di rinuncia espressa. Infatti, “resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello all’ufficio competente”.

In ultima analisi, per quanto riguarda le modalità di comunicazione della risposta dell’Agenzia, il provvedimento in commento precisa che le notificazioni e le comunicazioni dirette

  • ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo pec  
  • nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, forniscono nell’istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata,

sono preferibilmente effettuate attraverso tale canale.