2 Aprile 2016

Nuovi interpelli: esclusa l’impugnabilità della risposta

di Alessandro Bonuzzi
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Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Ciò vale anche per l’interpello disapplicativo per il quale è prevista la possibilità di proporre ricorso solo unitamente all’avviso di accertamento.

Lo ha precisato la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E di ieri che fornisce le prime istruzioni in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’interpello del contribuente con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015.

La regola da tener presente è che il solo atto suscettibile di impugnazione è l’atto impositivo, non essendo, invece, direttamente e autonomamente aggredibile dal contribuente la riposta dell’Ufficio a nessuna delle 4 nuove fattispecie di interpello.

Di positivo c’è che in questo modo si elimina il rischio che, in sede di giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento, possa essere preclusa la contestazione di eventuali vizi della risposta all’interpello, qualora questi abbiano influenzato la legittimità dell’atto.

A maggior ragione, è preclusa la possibilità di impugnare le risposte dell’Agenzia che contestano vizi di inammissibilità dell’istanza.

Altro aspetto rilevante delle modifiche apportate dal decreto delegato è la regola generalizzata del silenzio assenso, effetto questo che prima caratterizzava solo le istanze di interpello ordinario.

Collegata vi è l’attribuzione ai termini previsti per la risposta di quel carattere di perentorietà che non riguardava tutte le tipologie di istanze della disciplina precedente. Peraltro, i tempi previsti per la risposta sono stati ridotti. Si ricorda, infatti, che l’Amministrazione deve fornire il proprio parere entro:

  • 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente per gli interpelli ordinari, sia puri che qualificatori;
  • 120 giorni per tutte la altre tipologie di istanze.

Un requisito fondamentale che si deve rispettare in sede di presentazione di un interpello è quello della preventività. Al riguardo, la circolare chiarisce che in base alla nuova disciplina l’istanza deve essere proposta:

  • prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, se l’interpello sottende comportamenti collegati all’adempimento dichiarativo. Ciò vale sia nell’ambito delle imposte dirette che dell’Iva;
  • prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie.

Pertanto, con particolare riferimento all’interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, si deve ritenere che il termine di presentazione sia – per i soggetti solari – quello 30 settembre. Tale regola non può che essere applicabile già per l’anno 2015 – Unico 2016.

Da ultimo si vuole evidenziare un aspetto legato alla regolarizzazione da parte del contribuente di alcune manchevolezze dell’interpello.

Sul punto la circolare chiarisce che quando l’Amministrazione riscontra che l’istanza è priva di uno dei requisiti suscettibili di regolarizzazione, come ad esempio l’indicazione del tipo di istanza, essa è tenuta ad invitare il contribuente a regolarizzare gli elementi carenti. 

Tuttavia, a beneficio dell’istante, ancorché a discrezione dell’Agenzia, la procedura può essere attivata solo nell’ipotesi in cui i vizi pregiudichino la possibilità di istruire l’istanza e di rendere una risposta in merito. Pertanto, fuori da questi casi, l’iter dell’interpello dovrebbe proseguire senza “soste”.