12 Marzo 2015

Mediazione parziale, questa sconosciuta

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Almeno in linea teorica, nella procedura di mediazione tributaria sussiste la possibilità di giungere ad una conclusione parziale, ossia limitata ad alcuni aspetti che l’ufficio procedente ritiene di condividere rispetto alle deduzioni del contribuente, con prosieguo in contenzioso tributario dei rilievi su cui non è stato trovato un punto d’intesa. Il vantaggio ottenibile è di immediata percezione: rispetto al rilievo mediato si fruirà della riduzione delle sanzioni nella misura del 40%. In tale direzione si esprime, seppur in maniera residuale, la Circolare n.9/E/2012, secondo cui: “Stante la marcata finalità deflativa dell’istituto in esame, si ritiene che la conclusione di una mediazione parziale possa intervenire esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di specifiche e motivate ragioni. In altre parole, la conclusione della mediazione, in armonia con la ratio del nuovo istituto, deve condurre, di norma, alla definizione del rapporto, evitando l’attivazione della fase giurisdizionale”.

In termini pratici a livello centrale il pensiero è il seguente:

  1. In via generale la mediazione deve condurre alla chiusura della lite potenziale e dunque deve essere totale;
  2. In situazioni eccezionali, è possibile anche procedere alla definizione parziale dell’accertamento.

La possibilità non è di poco conto: sia sufficiente pensare a quanto accade nel corso degli iter di accertamento con adesione. In tale sede non esiste l’adesione parziale, tranne se il medesimo ufficio accertatore non decida di effettuare “autotutela parziale”, ma è evidente che trattasi di fattispecie totalmente diverse: i documenti prodotti nel corso dell’adesione indirettamente convincono l’Ufficio a procedere alla rideterminazione dell’avviso di accertamento, ma trattasi di un’iniziativa autonoma e non concordata con la parte. La certezza è, dunque, che il contribuente non può richiedere nell’accertamento con adesione una definizione parziale dell’atto.

Nella mediazione invece è possibile effettuare una proposta rivolta solo a parziali rilievi del contenzioso, che si ritengono potenzialmente definibili, in modo da ottenere la riduzione delle sanzioni nella misura del 40% relativamente ai rilievi mediati. Non bisogna dimenticare, infatti, che la norma obbliga esclusivamente all’effettuazione del reclamo, pena altrimenti l’improcedibilità del ricorso, ma non impone una proposta di mediazione, che può sussistere o meno e, come detto, essere anche parziale. Certo, è da chiedersi quanti Uffici finora abbiano condiviso una simile richiesta, poiché l’esperienza pratica evidenzia una certa ritrosia e la volontà “comoda” di demandare al giudice la valutazione della completa controversia, ma il tentativo deve essere utilmente esplorato.

In questa direzione diviene fondamentale, quale utile grimaldello per condurre all’accoglimento della mediazione parziale, la potenziale condanna alle spese proporzionale in ordine alle decisioni raggiunte dall’organo giudicante.

A ben vedere, sia il comma 8 dell’articolo 17-bis, che individua i presupposti della mediazione (incertezza delle questioni controverse; grado di sostenibilità della pretesa; principio di economicità dell’azione amministrativa), sia le relative importanti precisazioni che proprio la Circolare n. 09/E/2012 contiene, sottolineano l’importanza dell’economicità dell’azione amministrativa: in pratica, bisogna evitare costi inutili, sia all’Amministrazione, che al contribuente.  Dal che, per un’utile proposta di mediazione parziale, si ritiene fondamentale proprio partire dall’analisi dei requisiti della mediazione e dalle precisazioni del citato documento di prassi:

  • circa la “questione controversa”, è segnalato agli Uffici periferici che nell’eventualità in cui la posizione assunta nell’atto impugnato contrasti con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ma anche di merito in subordine) è opportuno favorire un accordo di mediazione, sulla base dell’eventuale proposta formulata dal contribuente. Ciò però, precisa l’Amministrazione finanziaria, a condizione che non si tratti di “questioni risolte in via amministrativa con apposito documento di prassi, cui gli Uffici devono necessariamente attenersi anche nella gestione delle relative controversie, a nulla rilevando l’eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui l’Amministrazione non abbia ancora prestato adesione”.
  • la sostenibilità della pretesa deve essere ponderata su questioni di fatto, dunque analizzando il merito della vicenda. In tal caso l’analisi della giurisprudenza prioritaria deve essere estesa anche alla giurisprudenza di merito, con specifico riguardo a quella delle commissioni tributarie provinciali e regionali competenti: in pratica, l’eventuale presenza di un trend giurisprudenziale consolidato “sconsiglia” dall’intraprendere contenziosi temerari, atteso il rischio, come detto, di una condanna alle spese;
  • il principio di economicità è da intendersi “non solo come necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma altresì come ottimizzazione dei procedimenti, vale a dire come impegno a non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi, cercando di realizzare una rapida ed efficiente conclusione della propria attività amministrativa, nel rispetto degli altri principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza”.

La conclusione che si deriva è abbastanza semplice. In primo luogo motivare adeguatamente la propria richiesta. Indi analizzare i precedenti di prassi e verificare quanto meno che non siano in contrasto con le tesi sostenute. Dopo di che soffermarsi sulla giurisprudenza favorevole, soprattutto quelle con evidenti punti di contatto con la casistica difesa. Infine, effettuare una richiesta dettagliata di condanna alle spese soprattutto limitatamente a ciò che avrebbe potuto essere mediato, sia pure in maniera parziale, con evidenziazione del danno ulteriore derivante dall’irrogazione delle sanzioni in misura piena laddove il contribuente avrebbe potuto fruire della riduzione al 40%. Si pensi, ad esempio, ad un accertamento bancario accompagnato da un recupero di costi: se relativamente all’accertamento bancario si dispone di documentazione incontrovertibile che giustifica una riduzione dell’accertato da 100 a 30, la mediazione parziale può essere oltremodo efficace. Si pagherà l’importo di 30 che residua in relazione al rilievo bancario, le sanzioni saranno pari a 12 (e non a 30 in caso di giudizio negativo sul punto), mentre il contenzioso resterà in piedi solo per il recupero dei costi.