16 Aprile 2020

Variazioni nel campo Bollo delle fatture elettroniche

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le modifiche alle specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica saranno operative a partire dal 4 maggio 2020 ma saranno obbligatorie a partire dal 1° ottobre, come previsto dal provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Nella versione 1.6 dell’allegato A al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 è stato modificato il campo complesso “Dati Bollo” richiesto tra i dati generali del corpo della fattura: nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo va valorizzato il campo “Bollo Virtuale” ai sensi del decreto MEF 17.06.2014, mentre “Importo Bollo” diventa opzionale.

L’imposta di bollo è dovuta generalmente sulle operazioni non assoggettate ad Iva, se di importo superiore a 77,47 euro, con alcune esclusioni ad esempio per le cessioni intracomunitarie o le esportazioni.

Attraverso le nuove codifiche, sempre nella versione 1.6 operativa dal 4 maggio ed obbligatoria dal 1° ottobre, relative alla natura dell’operazione, sarà possibile per l’Agenzia delle entrate verificare anche l’importo dovuto dell’imposta di bollo.

Il campo “Natura” della fattura elettronica è un codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile; deve essere presente nel solo caso in cui l’elemento “Aliquota IVA”, nella fattura in formato xml, valga zero. Se è presente a fronte di un valore dell’elemento Aliquota Iva diverso da zero, il file viene scartato con codice errore 00401.

I nuovi valori relativi alla Natura riguardano principalmente un maggior dettaglio delle operazioni in reverse charge (codice N6) e delle operazioni non imponibili Iva.

Queste ultime codifiche permetteranno all’Agenzia delle entrate di ipotizzare il calcolo dell’imposta di bollo e di predisporre la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata.

Per fare un esempio pratico le operazioni non imponibili dovranno essere così dettagliate:

  • 1 non imponibili – esportazioni,
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie,
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino,
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento,
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Sulle operazioni classificate come N3.5 non imponibili dovrà essere applicata l’imposta di bollo.

Per quanto riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo, modifiche sono state introdotte dal Decreto Liquidità. Il  versamento trimestrale dell’imposta è previsto entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre (20 aprile per il primo trimestre 2020). Il D.L. 124/2019 aveva previsto la possibilità di effettuare versamenti semestrali per i soggetti con un debito inferiore a 1.000 euro annui.

L’articolo 12novies, D.L. 34/2019 dispone che ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 244/2007, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 642/1972.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Queste disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il SdI ma con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (che non risulta ancora emesso) sono adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni.

Come anticipato, il comma 1-bis dell’articolo 17, D.L. 124/2019, disponeva che “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno”.

Il Decreto Liquidità, all’articolo 26, prevede che “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro” .

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

Pertanto, entro il 20 aprile 2020 scadrà il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre 2020 attraverso il modello F24, codice tributo 2521 ed anno di riferimento 2020 nel caso in cui l’importo da versare sia superiore a 250 euro.