Le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo ante causam sono opponibili a tutte le parti del successivo giudizio di merito

Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2026, n. 342 – Pres. Di Virgilio – Rel. Maccarrone

Accertamento tecnico preventivo ante causam – Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione – Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam – Esclusione – Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione – Effetti

La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato al procedimento nel quale si è formata, quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie.

CASO

L’acquirente di una motocicletta il cui motore era rimasto gravemente danneggiato a causa della rottura della catena di trasmissione promuoveva nei confronti del venditore un accertamento tecnico preventivo, all’esito del quale emergeva che la rottura era ascrivibile a un difetto costruttivo.

L’acquirente agiva quindi in giudizio contro il venditore, che chiamava in causa la società produttrice della moto per essere da questa manlevato; a tale chiamata in causa facevano seguito anche quelle, sempre in manleva, del fornitore del pezzo risultato difettoso e della società produttrice della catena di trasmissione.

Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda dell’acquirente, mentre rigettava tutte quelle di manleva, con sentenza confermata all’esito del giudizio d’appello.

Cassata con rinvio la pronuncia di secondo grado, la Corte d’appello di Perugia, avanti alla quale era stato riassunto il giudizio, confermava il rigetto delle domande di manleva, reputando inutilizzabili le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano preso parte, sicché non poteva dirsi raggiunta la prova della riconducibilità della rottura della cinghia di trasmissione a un difetto di produzione.

La sentenza era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la relazione depositata dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo disposto ante causam e ritualmente acquisita nel successivo giudizio di merito può essere considerata dal giudice di questo quale elemento di prova liberamente valutabile nei confronti di tutte le parti e non solo di quelle tra le quali si è svolto il procedimento di istruzione preventiva.

QUESTIONI

[1] L’accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall’art. 696 c.p.c., è lo strumento avente natura cautelare al quale ricorrere quando vi sia urgenza di effettuare la verifica dello stato di luoghi, cose o persone (in quanto il suo differimento la renderebbe impossibile, più difficile o inutile, in particolare perché lo stato da verificare è destinato a mutare nel tempo o a venire meno), in previsione e in funzione dell’accertamento che andrà successivamente compiuto nella futura causa di merito in relazione al suo thema decidendum.

Si tratta, dunque, di un istituto che consente di anticipare attività da svolgersi propriamente nella fase istruttoria del giudizio di cognizione, non solo quando questo non è ancora stato avviato (come previsto dall’art. 696, comma 1, c.p.c.), ma anche nel corso dello stesso, in via pur sempre anticipata, nonché durante la sua interruzione o sospensione (come stabilito dall’art. 699 c.p.c.).

Nella fattispecie esaminata nella sentenza che si annota, è stata affrontata la questione inerente all’utilizzabilità delle risultanze della relazione depositata all’esito di un accertamento tecnico preventivo disposto ante causam, quando le parti che hanno partecipato al relativo procedimento non siano le medesime coinvolte nel successivo giudizio di merito, per essere stati convenuti nel secondo soggetti rimasti estranei al primo.

La risposta fornita dai giudici di legittimità è stata positiva.

Un tanto presuppone, in primo luogo, che la relazione sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione.

A questo riguardo, vale la pena sottolineare che l’art. 698 c.p.c. stabilisce che i processi verbali delle prove assunte in via preventiva possono essere richiamati o riprodotti in copia nel giudizio di merito solo dopo che i mezzi di prova sono stati ivi dichiarati ammissibili; il che presuppone che la parte interessata, entro il termine preclusivo deputato alla formulazione delle istanze istruttorie, abbia sottoposto al giudice la relativa richiesta di acquisizione.

Peraltro, nonostante il rigore formale della disposizione (che risente della sua formulazione in un’epoca in cui l’estrazione di copie non era operazione così semplice e immediata come lo è poi diventata e il processo civile telematico non si affacciava nemmeno all’orizzonte), non può escludersi che la parte interessata dimetta prima – financo con l’atto introduttivo del giudizio – una copia della relazione depositata dal consulente tecnico nominato ai sensi dell’art. 696 c.p.c., ferma restando la necessità di formulare comunque rituale istanza di acquisizione, onde sancirne, a seguito del provvedimento di accoglimento assunto dal giudice della causa di merito, il suo ingresso nella stessa in via non solo formale, ma pure sostanziale.

Detto questo, la Corte di cassazione, facendo proprio un orientamento già espresso in altri precedenti di legittimità, ha affermato la piena utilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento di istruzione preventiva, anche nei confronti di quanti non vi abbiano preso parte, sia pure come elemento di prova liberamente valutabile.

Qualora, infatti, la relazione sia regolarmente entrata a fare parte del materiale probatorio acquisito al giudizio di merito e, come tale, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti, non vi è ragione di escludere che il giudice, alla luce delle altre risultanze istruttorie e attraverso il confronto con le stesse, possa porre a fondamento della propria decisione gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico nominato in sede di istruzione preventiva.

Da questo punto di vista, la relazione di consulenza tecnica viene considerata un documento validamente producibile nel giudizio di merito, che, sebbene privo di efficacia di prova privilegiata (trattandosi, anzi, di una prova qualificabile come atipica), può concorrere alla formazione del convincimento del giudice.

Premesso che, come detto, l’ammissibilità della relazione in questione, che incorpora l’esito dell’attività istruttoria svolta ante causam, resta comunque subordinata al vaglio giudiziale, ai sensi dell’art. 698 c.p.c., una volta che questa delibazione abbia avuto esito positivo, nulla vieta che le sue risultanze vengano considerate ai fini della decisione della controversia.

Né, secondo i giudici di legittimità, può reputarsi di ostacolo a ciò il fatto che una o alcune delle parti convenute nel giudizio di merito non abbia partecipato all’accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, dal momento che, una volta ritualmente acquisita la relazione, tali parti dispongono di tutti gli strumenti processuali per difendersi e prendere posizione in ordine a quanto accertato dal consulente tecnico, confutandone l’attendibilità: in questo senso, non solo è possibile chiedere, se non la rinnovazione, quantomeno un approfondimento delle indagini condotte, per rivalutare gli aspetti di rilievo alla luce delle obiezioni e delle contestazioni mosse, ma potranno pure essere articolate altre istanze istruttorie per, rispettivamente, vedere accolte le proprie domande o respinte quelle proposte nei propri confronti, tenuto conto di quanto emerso dalla consulenza.

D’altro canto, non sarebbe neppure logico ritenere che, nell’ambito del medesimo processo, il giudice possa trarre dalla relazione elementi di convincimento valevoli nei riguardi di alcune parti (quelle che hanno partecipato all’accertamento tecnico preventivo), ma non di altre (quelle che allo stesso sono rimaste estranee).

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte di cassazione appare condivisibile anche sotto un altro profilo.

Atteso che, in virtù delle modifiche che hanno interessato l’art. 696 c.p.c., l’indagine può riguardare anche l’individuazione e la valutazione delle cause e dei danni relativi all’oggetto della verifica, come prevede espressamente il comma 2, non è affatto implausibile che, all’esito degli accertamenti compiuti, la responsabilità risulti addebitabile a un soggetto diverso da quello inizialmente individuato dal ricorrente e, come tale, reso destinatario dell’istanza di istruzione preventiva. Così, se davvero le successive risultanze di essa dovessero considerarsi inopponibili a chi non avesse partecipato al procedimento, questo dovrebbe necessariamente essere esteso fin dall’inizio a tutti coloro ai quali potrebbe essere ascrivibile o riconducibile, anche solo astrattamente, la situazione che occorre verificare, per non vedersi preclusa la possibilità di fare valere, nei loro confronti, l’esito delle indagini effettuate ai sensi dell’art. 696 c.p.c. Un tale scenario condurrebbe a risultati paradossali, non solo in considerazione della plausibile impossibilità – o anche solo difficoltà – di individuare preventivamente tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero risultare coinvolti nella vicenda contenziosa (trattandosi anzi di uno degli aspetti suscettibili di essere demandati all’accertamento peritale in ragione della sua incertezza, giusta quanto stabilito dal già menzionato comma 2 dell’art. 696 c.p.c.), ma anche perché ne discenderebbe un’abnorme dilatazione del novero dei partecipanti al procedimento e, di conseguenza, delle attività processuali da compiere, delle risorse da impiegare e dei costi da sostenere, a tutto svantaggio dell’efficacia e dell’efficienza del mezzo istruttorio.

Allo stesso tempo, non può sottacersi il rischio che l’irripetibilità degli accertamenti richiesti – che integra una delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza ex art. 696 c.p.c. – precluda alle parti che non hanno partecipato al procedimento di istruzione preventiva e coinvolte solo nel successivo giudizio di merito di incidere sulle conclusioni raggiunte dal consulente nominato dal giudice: un conto, infatti, è assistere, per il tramite del proprio consulente di parte, alle operazioni peritali e svolgere, in quella sede, le osservazioni e le contestazioni dirette a contribuire alla formazione del giudizio tecnico, altro conto è potere intervenire solo ex post, quando lo stesso accertamento non può più essere effettuato, quantomeno nelle medesime condizioni.

Ma questo rischio trova un bilanciamento nel potere-dovere del giudice della causa di merito di operare una ponderata e prudente valutazione delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, ai fini della formazione del proprio convincimento, in ciò venendo a consistere il libero apprezzamento che gli compete e che deve pur sempre trovare riscontro nell’adeguata motivazione della decisione assunta in ragione di esso.

Sebbene la pronuncia faccia riferimento alla relazione depositata nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 696 c.p.c., non vi è motivo di escludere che il medesimo principio valga anche con riguardo a quella predisposta in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c.

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