In tema di TAEG/ISC, giusto rilievo deve essere accordato alla circostanza che eventuali scostamenti minimali o irrisori tra il TAEG pattuito in contratto e quello effettivo non configurano, ragionevolmente, alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria né di quella in materia di pubblicità ingannevole (Trib. Roma 8.5.2017, 22.9.2017, 3.1.2018 e 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017; Trib. Modena 17.2.2023 n. 258; contra App. Torino 16.4.2018).
Anche l’Arbitro Bancario Finanziario ha avuto modo di precisare che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non integra una violazione delle regole di trasparenza bancaria, pur a fronte della previsione normativa che impone un calcolo del TAEG rigorosamente esatto.
È condivisibilmente evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili ad approssimazioni o ad arrotondamenti, «non appaiono idonee a influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno». In tali circostanze non risulta dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra la gravità della violazione riscontrata e la sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola sul TAEG, ossia l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dalla normativa di settore (v. art. 125-bis TUB, in materia di credito ai consumatori) (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).
In tal senso, deve essere richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 9 novembre 2016, causa C-42/15, Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová. Con essa la Corte ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni ritenute più opportune in caso di violazione delle disposizioni concernenti l’indicazione del TAEG, affinché tali sanzioni siano proporzionate alla gravità della violazione e quindi coerenti con la ratio della direttiva 2008/48/CE, la loro applicazione deve intervenire soltanto quando risulti effettivamente alterata «la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno», evenienza che non ricorre in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto.
Più di recente, la Corte di Giustizia europea, 13 febbraio 2025, causa C‑472/23 ha ribadito, in merito alla proporzionalitàdelle sanzioni, che le misure sanzionatorie adottate in caso di inadempimento dell’obbligo informativo devono essere calibrate in relazione alla gravità della violazione, garantendo un adeguato equilibrio tra tutela del consumatore e garanzie per il creditore.
Il principio di proporzionalità (tra la gravità della violazione riscontrata e la sanzione da comminare) è frequentemente richiamato nella giurisprudenza costituzionale, unitamente al principio di ragionevolezza o, talvolta, come sinonimo di esso. Anzi, la Corte costituzionale ha esplicitamente affermato che il principio di proporzionalità «rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza» (Corte cost., sent. n. 220/1995).
Secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1130/1988, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (v. anche Corte cost., sent. n. 264/1996). Secondo Corte cost. n. 161/2018, «il principio di proporzionalità postula l’adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito».
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 898/2018, in tema di c.d. contratto bancario monofirma, hanno posto a fondamento della decisione la necessità di rispettare «il principio di proporzionalità, della cui tenuta si potrebbe dubitare ove si accedesse alla diversa interpretazione (e sulla rilevanza cardine del principio di proporzionalità queste Sezioni Unite si sono di recente espresse nella pronuncia del 5 luglio 2017, n. 16601)».
La necessità di «evitare che il minimo scostamento possa determinare il travolgimento dell’intera operazione negoziale» è stata richiamata tra le argomentazioni che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33719/2022, hanno posto a fondamento della decisione in materia di conseguenze derivanti dal superamento – richiesto come «apprezzabile» – del limite di finanziabilità nei mutui fondiari.
