Conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione e “procura sostanziale” al difensore

Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608 – Pres. Rubino – Rel. Gianniti

Procedimento di mediazione – Mancata partecipazione di una delle parti – Conseguenze – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Integrazione – Condizioni

In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

CASO

Promosso un procedimento di convalida dello sfratto per morosità, il giudizio si concludeva con il rigetto dell’opposizione sollevata dal conduttore, mentre il locatore era condannato al pagamento della sanzione prevista per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione che era stato avviato una volta disposto il mutamento del rito.

L’appello del conduttore, che aveva eccepito in via principale l’improcedibilità della domanda (sostenendo che, per effetto della mancata presentazione del locatore al primo incontro, il procedimento di mediazione non poteva considerarsi esperito) e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio, veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza impugnata mediante ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la stessa deve reputarsi avverata se il procedimento sia stato regolarmente instaurato e si sia svolto con la partecipazione al primo incontro della parte istante, anche se la parte invitata non si sia presentata.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione precisa quando e a quali condizioni il procedimento di mediazione può ritenersi ritualmente svolto ai fini dell’integrazione della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

Nel caso di specie, veniva in rilievo la mancata partecipazione della parte invitata al primo incontro preliminare, che, secondo la tesi patrocinata dal ricorrente, avrebbe impedito di considerare avverata detta condizione di procedibilità.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto questa impostazione.

Innanzitutto, sulla scia di un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza, è stata ribadita la necessità che, al primo incontro, compaiano personalmente le parti, assistite da un difensore, ferma restando la possibilità – non trattandosi di atto strettamente personale – di farsi sostituire da un soggetto (al limite, coincidente con il difensore stesso) che, tuttavia, dev’essere munito di apposita procura idonea a conferirgli la rappresentanza sostanziale del delegante, ovvero, se si tratta di persona giuridica, da un soggetto a conoscenza dei fatti (purché anch’egli munito di poteri idonei a disporre dei diritti controversi). Non è, dunque, sufficiente una mera delega a presenziare o ad assistere all’incontro in sostituzione del titolare della situazione giuridica oggetto di controversia, che non comprenda anche il potere di agire in suo nome e per suo conto, giacché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti per agevolare la definizione concordata del conflitto attraverso il contatto con il mediatore professionale, che può aiutare a ricostruire i rapporti pregressi allo scopo di trovare, mediante una reale interlocuzione, una soluzione che, anche al di là dell’applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda oppositiva, consenta di definirla amichevolmente con reciproca soddisfazione, grazie a un riequilbrio dei rispettivi interessi, evitando l’acuirsi della conflittualità (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2026, n. 21405).

La procura sostanziale per la partecipazione al procedimento di mediazione conferita al proprio difensore dev’essere distinta da quella alle liti e, non essendo prescritto da alcuna norma un particolare onere di forma, non è necessario che sia rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, salvo che lo imponga a livello sostanziale l’oggetto della controversia (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2026, n. 18796; Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978); ciononostante, non mancano pronunce che propendono per un’impostazione più rigorosa (per esempio, secondo Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2026, n. 20992, la procura deve recare la preventiva identificazione del delegante, attraverso l’autenticazione della sua sottoscrizione, che non rientra nei poteri dell’avvocato neppure se si tratta del soggetto cui è conferito il potere di rappresentanza).

Sebbene, dunque, la presenza al primo incontro del solo difensore della parte che sia privo di rappresentanza sostanziale non sia sufficiente per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità (perché impedisce quell’interazione immediata tra le parti che rappresenta il fulcro e l’essenza della mediazione), ciò non significa anche che, a tale scopo, sia necessaria la comparizione della parte invitata.

Come sottolineato dalla Corte di cassazione, infatti, la condizione di procedibilità non è collegata né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, bensì all’esperimento del procedimento, che richiede sempre che si tenga il primo incontro e che allo stesso vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte (ossia di quella istante, posto che, se anch’essa potesse reputarsi esonerata dal presenziare, l’avvio e l’introduzione del procedimento si ridurrebbe a vuoto e formale simulacro dell’assolvimento della condizione di procedibilità).

Infatti, se si considerasse doverosamente indefettibile anche la partecipazione al primo incontro della parte chiamata, la si renderebbe arbitra dell’accesso alla tutela giurisdizionale, giacché, con la propria condotta omissiva, sarebbe in grado di impedire l’avveramento della condizione di procedibilità.

L’assenza della parte invitata, dunque, non esplica un effetto paralizzante, ma determina soltanto l’applicabilità delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 8 (comma 4-bis) e 12-bis (commi 2 e 3) d.lgs. 28/2010.

Di conseguenza:

  • se il procedimento non viene instaurato o se al primo incontro non partecipa alcuna parte (e, in particolare, quella che ha avviato la mediazione), la domanda giudiziale diviene improcedibile;
  • se il procedimento viene instaurato e la parte che l’ha attivato è presente al primo incontro, mentre l’altra non compare (personalmente o tramite rappresentante sostanziale), la domanda giudiziale è procedibile e la parte non comparsa è sanzionabile ai sensi dei citati artt. 8 e 12-bis d.lgs. 28/2010.

Da ultimo, la Corte di cassazione ha sottolineato che la partecipazione dei soli difensori delle parti al primo incontro del procedimento di mediazione non consente di integrare la condizione di procedibilità, come si evince da due rilievi di carattere sistematico.

In primo luogo, non avrebbe senso che a detto incontro preliminare, avente carattere essenzialmente informativo, perché propedeutico allo svolgimento vero e proprio del procedimento, prendano parte soltanto dei soggetti che già conoscono quanto verrà loro illustrato circa la natura e le finalità della mediazione (essendo tenuti a rendere un’apposita informativa in tale senso ai propri assistiti, in virtù di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010).

In secondo luogo, se tanto l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, quanto il successivo art. 8 prescrivono che il procedimento di mediazione venga esperito dalle parti con l’assistenza di un avvocato, è lo stesso legislatore ad avere operato una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste, non potendo questi, dunque, cumulare in sé il duplice e distinto ruolo di parte e di suo assistente.

Sempre in tema di procedibilità della domanda giudiziale, è stato precisato che, sebbene dal carattere non perentorio del termine di quindici giorni fissato dal giudice per l’avvio della mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 (nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022) discenda che la domanda giudiziale non diviene improcedibile se il procedimento, pur essendo iniziato dopo la scadenza di detto termine, si è comunque concluso – anche infruttuosamente – prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, non solo la mancata ottemperanza all’invito a procedere alla mediazione formulato dal giudice, ma pure il mancato inizio del procedimento o il mancato svolgimento del primo incontro prima dell’udienza di verifica che siano dovuti al colpevole ritardo nella presentazione dell’istanza di avvio sono causa di improcedibilità, gravando sulla parte, in questi casi, il rischio del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2026, n. 12654).

La condizione di procedibilità, peraltro, con riguardo sia alla mediazione, sia alla negoziazione assistita, attiene solo alla domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio, non estendendosi alle eventuali domande riconvenzionali o alla chiamata in causa, posto che le norme che la istituiscono sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive, al punto che anche la legittimazione a sollevare l’eccezione di improcedibilità è riservata dalla legge al convenuto, non potendo dunque essere riconosciuta anche al terzo chiamato (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2026, n. 15584).

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