Cass. civ., sez. un., 15 settembre 2026, n. 25319. Pres. D’Ascola, Rel. Giannaccari
[1] Difetto di giurisdizione.
In tema di riparto di giurisdizione, il convenuto che, nel giudizio di primo grado non abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, anzi, abbia svolto domanda riconvenzionale davanti a quel giudice, non è legittimato a dolersi, in appello o in cassazione, del difetto di giurisdizione, atteso che, rispetto al capo implicito sulla giurisdizione contenuto nella sentenza di merito, egli va considerato “vincitore” e non può impugnare la statuizione che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice adito.
CASO
[1] I proprietari di un fondo, occupato senza autorizzazione e in mancanza di una regolare procedura ablativa da un elettrodotto di proprietà di una società, chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Reggio Calabria la rimozione delle opere e il risarcimento del danno.
La società, che in primo grado aveva resistito avverso le domande attoree e chiesto in riconvenzionale l’usucapione della servitù di elettrodotto, solamente in appello eccepiva ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, producendo un decreto provinciale di sanatoria, anteriore all’instaurazione del giudizio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica di media tensione.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile, per tardività ex art. 345 c.p.c., la produzione del provvedimento di sanatoria, e confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia la società soccombente interponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo veniva denunciata, in relazione all’art. 360, n. 1), c.p.c., la violazione delle norme sulla giurisdizione, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria sebbene la controversia avesse ad oggetto l’occupazione di un suolo per la realizzazione di un elettrodotto destinato a servizio pubblico essenziale, per la quale sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1°co., lett. g), c.p.a. Nel dettaglio, la ricorrente sosteneva che, pur in assenza di un provvedimento formale, venissero in gioco comportamenti riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, funzionalmente connesso a un’attività autoritativa assimilabile ai procedimenti espropriativi. A supporto di tale tesi, si richiamava l’art. 25 della Legge Regionale Calabria, che avrebbe attribuito alle Province territorialmente competenti il potere di autorizzare la costruzione di impianti elettrici funzionali all’interesse pubblico e avrebbe previsto che i proprietari degli impianti già realizzati alla data della sua entrata in vigore potessero ottenere l’autorizzazione in sanatoria mediante l’adozione del relativo decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilità. Tale procedimento, benché finalizzato alla sanatoria di un’opera già realizzata, si collocherebbe nell’ambito dei procedimenti preordinati all’esproprio, i quali, ai sensi dell’art. 133, 1°co., lett. g), c.p.a., sarebbero devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poiché l’amministrazione avrebbe posto in essere un comportamento riconducibile, anche in via mediata, all’esercizio del potere pubblico, secondo la nozione accolta dall’art. 7 c.p.a.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 112, 37 e 345 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per omessa pronuncia sulla questione preliminare del difetto di giurisdizione del giudice ordinario determinata dalla dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del decreto provinciale di sanatoria pubblicato nel BUR, recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica di media tensione, essendo atto soggetto a pubblicità legale. La ricorrente rilevava di aver allegato, già in primo grado, che l’elettrodotto fosse oggetto di sanatoria ai sensi della normativa regionale e, sulla base di tale allegazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare il difetto di giurisdizione, tanto più che il decreto provinciale di sanatoria, sebbene prodotto in grado d’appello, sarebbe stato conoscibile dal giudice perché soggetto a pubblicità legale, in quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente tali motivi, li giudica infondati.
La società convenuta, infatti, in primo grado aveva resistito alla domanda degli attori di accertamento dell’occupazione dei loro terreni con l’imposizione abusiva della servitù di elettrodotto senza nulla eccepire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; anzi, oltre a resistere alla domanda aveva richiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Rimasta soccombente nel merito, solo in appello la società convenuta aveva sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale aveva resistito e aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione.
Il rigetto dei motivi di ricorso proposti su fonda sulle argomentazioni che saranno illustrate di seguito.
QUESTIONI
[1] Il quesito affrontato dalla Suprema Corte riguarda, in definitiva, la possibilità per il convenuto che in primo grado non abbia eccepito il difetto di giurisdizione – e abbia, anzi, proposto domanda riconvenzionale – di impugnare la decisione sul punto, facendo valere in appello un provvedimento amministrativo preesistente, soggetto a pubblicità legale, dal quale deriverebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella situazione considerata, evidentemente, è presente sulla scena una sentenza di merito, conclusiva del primo grado di giudizio, la quale, secondo il noto orientamento sposato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ha implicitamente deciso sulla questione di giurisdizione (per il first case sul punto si veda Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883). La statuizione sul merito, infatti, contiene implicitamente quella sull’antecedente logico da cui è condizionata e, cioè, la statuizione sull’esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere adottata. L’accertamento della giurisdizione non rappresenta, in tal senso, un mero passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo suscettibile di passare in giudicato anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.
Poiché, dunque, qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica positiva della giurisdizione, secondo la Suprema Corte il relativo difetto può essere eccepito fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado: in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione.
La facoltà di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha implicitamente affermato la giurisdizione, tuttavia, nella lettura della Cassazione è possibile solo per la parte che sia risultata soccombente rispetto a tale questione: facoltà che, conseguentemente, è ad esempio preclusa all’attore, ossia il soggetto che ha scelto l’autorità giudiziaria destinataria della sua richiesta di tutela giurisdizionale. In tal senso, infatti, si sono espresse più volte le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno già statuito che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2018, n. 19522).
Di conseguenza, pur di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell’attore, anche in via riconvenzionale, sulla questione di giurisdizione; rispetto al “capo” relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.
La stessa situazione, mutatis mutandis, ricorre, secondo il provvedimento in epigrafe, nei confronti del soggetto convenuto, che abbia però proposto domanda riconvenzionale, implicitamente confermando – in una con la mancata contestazione di tale questione – la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito.
Così argomentando, la Suprema Corte risponde negativamente al quesito posto, chiarendo che la parte convenuta che, senza eccepire il difetto di giurisdizione, abbia resistito alla domanda e proposto domanda riconvenzionale non è soccombente sul capo relativo alla giurisdizione e non risulta, pertanto, legittimata a impugnarlo. Tale preclusione non viene meno neppure per effetto della successiva produzione in appello di un provvedimento amministrativo preesistente (nel caso di specie, il decreto provinciale di sanatoria), che la parte avrebbe potuto (e dovuto) tempestivamente produrre nel giudizio di primo grado.
