Cessione di partecipazioni in società consortili e prededucibilità dei crediti nell’amministrazione straordinaria

Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23668

Parole chiave: cessione di partecipazioni societarie – procedura di amministrazione straordinaria – società consortile – crediti prededucibili – subentro commissario straordinario

Massima: “La cessione, da parte della procedura di amministrazione straordinaria, della partecipazione azionaria detenuta in una società consortile per azioni non costituisce manifestazione di volontà di subentro nel contratto di consorzio ai sensi dell’art. 74 l. fall., ma integra ordinaria attività liquidatoria, denotando l’intento della procedura di dismettere la partecipazione, senza che dalla circolazione della partecipazione possano desumersi effetti sostanziali di subentro nel sottostante contratto consortile.”

Disposizioni applicate: art. 74 L. Fallimentare – art. 50 D.Lgs. n. 270/1999 – art. 2247 cod. civ. – art. 105, co. 5, L. Fall.

La controversia trae origine dall’opposizione allo stato passivo della Società Italiana per Condotte d’Acqua Spa in A.S. proposta da Eurolink S.c.p.A. (società consortile di capitali partecipata al 25% da Condotte). Eurolink contestava l’esclusione della prededuzione sui propri crediti vantati nei confronti della consorziata in amministrazione straordinaria. In particolare, l’opponente chiedeva il riconoscimento della prededuzione per un credito commerciale e per un credito relativo ad azioni sottoscritte e non liberate in sede di costituzione della società. Sosteneva, inoltre, che il subentro dell’organo commissariale nel rapporto consortile fosse conseguito alla cessione a un terzo (Imprecim) della partecipazione detenuta da Condotte in Eurolink, invocando l’applicazione dell’art. 74 della Legge Fallimentare (in combinato disposto con l’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999), e pretendeva il riconoscimento degli interessi di mora anche in mancanza di emissione di fattura.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione, escludendo sia il subentro dei commissari straordinari nel contratto di consorzio (ritenendo necessaria una manifestazione di volontà espressa), sia il credito per interessi di mora per difetto di costituzione in mora o di accordo sulla scadenza dei termini.

La Suprema Corte, investita del ricorso di Eurolink articolato su cinque motivi, ha affrontato e risolto diversi nodi interpretativi in materia di procedure concorsuali, contratti pendenti e società consortili.

La Corte anzitutto ribadito il principio consolidato secondo cui il subentro del commissario straordinario in un contratto pendente deve essere espresso e non tacito, richiedendo una manifestazione di volontà diretta in modo non equivoco a profittare del programma negoziale pendente.

La Corte ha poi precisato che il contratto di società (ancorché con causa consortile) non costituisce un contratto pendente a prestazioni corrispettive, mancando scambi reciproci di prestazioni. Di conseguenza, l’eventuale subentro nel contratto consortile non avrebbe comunque alcuna incidenza sulla prededucibilità del credito della società consortile per i conferimenti residui inadempiuti, trattandosi di un debito concorsuale.

È stato inoltre evidenziato chenel caso del credito commerciale, la cessione a un terzo della partecipazione azionaria in una società consortile strutturata come società di capitali (art. 2615-ter c.c.) non costituisce un comportamento inequivoco di subentro nel contratto consortile. Al contrario, l’attività di cessione e liquidazione della quota azionaria da parte della procedura concorsuale ha finalità liquidatoria e purgativa, palesando l’intento opposto di disfarsi della partecipazione e di non subentrare nel contratto sottostante.

La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al quinto motivo, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, al quale spetterà di decidere il merito attenendosi al principio di diritto sopra formulato.

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