Nel quadro delle regole di sana e prudente gestione e della disciplina bancaria vigente, il monitoraggio continuo del merito creditizio costituisce un presidio essenziale lungo l’intera durata del rapporto di finanziamento. A titolo esemplificativo, si richiamano il Titolo V del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governance e gestione del rischio e la disciplina prudenziale europea CRR/CRD.
Tale attività consente alla banca di valutare costantemente la capacità di rimborso del debitore e il relativo rischio di credito, di intercettare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà finanziaria e di classificare correttamente le esposizioni secondo le categorie interne e regolamentari di rischiosità.
L’interesse alla tempestiva emersione dei sintomi di crisi è comune tanto alla banca quanto all’imprenditore. Il peggioramento del merito creditizio produce effetti bilaterali, la cui gravità aumenta proporzionalmente al deterioramento della situazione aziendale. Parallelamente, la possibilità di recuperare l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa cresce quando l’intervento correttivo avviene con rapidità, consentendo l’individuazione di soluzioni condivise e sostenibili.
Il deterioramento del profilo di rischio comporta infatti conseguenze rilevanti per entrambe le parti del rapporto. Per l’impresa, esso può tradursi nell’introduzione di piani di rientro, nella richiesta di ulteriori garanzie, nell’intensificazione dei controlli, nell’aumento del tasso di interesse e, nei casi più gravi, nella revoca degli affidamenti.
Per la banca, il deterioramento della posizione determina un incremento degli assorbimenti patrimoniali, un aumento degli accantonamenti per perdite attese e maggiori costi amministrativi. Gli effetti sui requisiti patrimoniali dipendono dal quadro regolamentare applicabile (CRR/CRD; approccio standard vs IRB), mentre gli accantonamenti sono disciplinati, sul piano contabile, dall’IFRS 9.
La dinamica del merito creditizio non è dunque statica. Un miglioramento del profilo di rischio può consentire all’impresa di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli attraverso la rinegoziazione del finanziamento.
Al fine di intercettare tempestivamente i segnali di deterioramento, gli intermediari utilizzano specifici indicatori di early warning, tra cui:
- peggioramento del rating interno;
- protesto di assegni o cambiali;
- avvio di procedure concorsuali;
- sconfini persistenti, anche se inferiori a 90 giorni;
- incremento delle segnalazioni di anomalie o sconfini presso la Centrale dei Rischi, da distinguersi dalla segnalazione a “sofferenza”, che rappresenta lo stadio terminale del deterioramento;
- assenza di flussi in entrata sui conti e riduzione delle disponibilità liquide.
Una volta rilevati tali indicatori, la banca svolge un’analisi qualitativa finalizzata a distinguere le situazioni di effettiva difficoltà dai meri falsi positivi. Qualora la criticità sia confermata, il debitore viene classificato secondo categorie coerenti con il livello di deterioramento. Le policy interne definiscono soglie quantitative, responsabilità e frequenza del monitoraggio.
Sul piano gestionale, le posizioni meno gravi confluiscono nelle watch list interne. Nei casi di maggiore gravità trovano applicazione le categorie regolamentari dei crediti deteriorati (Non-Performing Exposures – NPE), ossia:
– Past Due (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate): posizioni con arretrati superiori a 90 giorni oltre le soglie di rilevanza previste dall’Autorità di Vigilanza.
– Unlikely to Pay (inadempienze probabili): posizioni per le quali la banca ritiene improbabile il recupero integrale del credito senza il ricorso all’escussione delle garanzie.
– Sofferenze (Bad Debts): esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
All’esito del monitoraggio, la banca adotta misure graduate, sintetizzabili nei seguenti termini:
– Criticità lievi: mantenimento della relazione mediante solleciti, rimodulazione delle scadenze e richiesta di ulteriori garanzie;
– Anomalie moderate: progressiva riduzione dell’esposizione, trasformazione delle linee continuative in linee temporanee e rinnovo dei fidi subordinato alla riduzione degli importi o all’adeguamento delle condizioni economiche, nel rispetto dei criteri di correttezza e della normativa antiusura;
– Grave deterioramento: le policy di gestione del rischio possono condurre alla cessazione del rapporto, con riduzione o revoca degli affidamenti e definizione di piani di rientro. Sono previsti, inoltre, strumenti di ristrutturazione, accordi stragiudiziali o procedure concorsuali, con riferimento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).
