Rilevanza usuraria della polizza assicurativa

La Corte di Cassazione, con l’importante sentenza del 4 aprile 2017, n. 8806 (conformi Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22465/2021; Cass. n. 37078/2021; Cass. n. 31734/2023; Cass. n. 3545/2024; Cass. n. 18037/2024; Cass. n. 15114/2025), ha stabilito il principio di diritto secondo cui, ai fini della ricomprensione di una spesa di assicurazione tra le voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, pur potendo essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova, si presume quando vi sia contestualità tra la spesa e l’erogazione del finanziamento.

Alla base di tale decisione della Suprema Corte si pone un’interpretazione delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia “orientata” ai predominanti contenuti dell’art. 644 c.p.: «secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 4 dell’art. 644, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, poiché l’esclusione di talune delle voci di per sé rilevanti comporterebbe naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Deve pure ritenersi sicuro che detto carattere “onnicomprensivo” della rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – valga indistintamente tanto per la considerazione penale quanto per quella civile del fenomeno usurario».

Deve essere altresì evidenziato che, secondo i giudici di legittimità, la centralità sistematica della norma di cui all’art. 644 c.p., in tema di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può che valere per l’intero arco normativo che disciplina il fenomeno dell’usura e, quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.

Menzione a parte merita il contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, che rappresenta una tipologia di credito ai consumatori nella quale è previsto ex lege che «le cessioni di quote di stipendio o di salario … devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito» (art. 54, comma 1, d.P.R. n. 180/1950).

Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura (aggiornamento febbraio 2006) prevedevano l’inclusione, ai fini del calcolo del TEG, delle «spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», nonché l’esclusione delle «spese per assicurazioni e garanzie … quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge». In particolare, dette Istruzioni del 2006 prevedevano che «nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza» e che «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge» (le predette Istruzioni della Banca d’Italia richiamavano espressamente i finanziamenti assistiti da «polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50»).

Di conseguenza, i costi delle polizze assicurative relative alla cessione del quinto non sono stati conteggiati, ai fini del calcolo del tasso soglia, né dai decreti ministeriali né dalle rilevazioni del TEGM della Banca d’Italia ratione temporis vigenti (fino al 31 dicembre 2009).

Tale circostanza ha indotto parte della giurisprudenza di merito a escludere – con riferimento alla disciplina ratione temporis vigente, ossia alle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura del 2006 – il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG (Trib. Taranto 18.4.2019; Trib. Pescara 15.10.2020; App. Milano 10.8.2020; Trib. Milano 24.9.2021; Trib. Cagliari 28.12.2021; Trib. Milano 18.2.2022). D’altra parte, i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura prevedono (art. 3) che banche e intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite ex art. 2, comma 4, l. n. 108/1996, si attengano ai criteri di calcolo del TEGM emanati dalla Banca d’Italia.

All’opposto, la centralità sistemica dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria (cfr. Cass. n. 8806/2017; Cass. n. 37078/2021; Cass. n. 29501/2023), la circostanza che le fonti secondarie (Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 ratione temporis vigenti) non possono sottrarre rilevanza usuraria a costi “inerenti” all’erogazione del credito, nonché il rilievo secondo cui l’interpretazione amministrativa della l. n. 108/1996 non ha efficacia vincolante per il giudice, hanno invece indotto un’altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 13.5.2021; Trib. Torino 3.3.2021, n. 1123; App. Palermo 7.4.2022, n. 614; App. Ancona 27.10.2022, n. 1370; Trib. Brescia 22.3.2023, n. 647) a ricomprendere nel computo del tasso usurario (TEG) anche la polizza assicurativa obbligatoria cui è subordinato il prestito contro cessione del quinto (App. Ancona 27.10.2022, n. 1370).

Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in relazione a un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio stipulato sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca d’Italia antecedenti al dicembre 2009, che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento che si presume nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del finanziamento. Va aggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare la disponibilità dello stipendio del soggetto finanziato (Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 37058/2021; Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 3545/2024; Cass. n. 15114/2025).

Rileva, dunque, la natura comunque remunerativa per l’intermediario creditizio della polizza assicurativa, piuttosto che la sua obbligatorietà: tale circostanza ne legittima l’inclusione nel calcolo del tasso usurario

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