Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2026, n. 573 – Pres. De Stefano – Rel. Saija
Sentenza di condanna esecutiva – Concordato preventivo – Omologa – Obbligo del terzo assuntore di estinguere il debito mediante attribuzione di strumenti finanziari – Inadempimento – Azione esecutiva fondata sulla sentenza di condanna e sulla sentenza di omologa del concordato – Titolo esecutivo complesso – Configurabilità – Esclusione
Il creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato a estinguere il debito mediante strumenti finanziari partecipativi, non può agire in executivis – invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato – qualora il terzo non abbia adempiuto, né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 605 c.p.c., né per l’esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa del concordato può giustificare, di per sé, una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
CASO
Il creditore di una società in amministrazione straordinaria e ammessa al concordato preventivo notificava un atto di precetto a quella che, in qualità di terzo assuntore, aveva proposto di estinguere il debito mediante l’attribuzione di azioni, intimandone la consegna in forza della sentenza straniera che aveva accertato la sua qualità di creditore e dell’ordinanza della Corte d’appello di Bologna – confermata all’esito del giudizio di cassazione – che l’aveva dichiarata efficace nel nostro ordinamento, in combinazione con la sentenza di omologa della proposta concordataria.
Avverso il precetto era proposta opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con la quale veniva contestata l’esistenza di un valido titolo esecutivo; il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, rilevando, da un lato, che l’esecuzione preannunciata e successivamente attuata radicando un procedimento ai sensi dell’art. 612 c.p.c. non poteva essere impiegata per compiere attività giuridiche o negoziali – l’emissione e la consegna di azioni – alle quali l’obbligato non intendeva dare corso spontaneamente e, dall’altro lato, che restava impregiudicata la facoltà del creditore di avvalersi dei titoli esecutivi azionati per intraprendere altre forme di esecuzione forzata.
La Corte d’appello di Milano confermava le statuizioni rese in primo grado, con sentenza che, oltre che dal creditore opposto, veniva impugnata anche dal debitore che aveva proposto l’opposizione all’esecuzione, con ricorso incidentale attraverso il quale censurava la ritenuta esistenza di un titolo esecutivo idoneo a supportare un’intimazione di consegna di azioni.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale e cassato la pronuncia gravata, escludendo che, attraverso la combinazione della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro e della sentenza di omologa del concordato che prevedeva la consegna ai creditori di azioni in luogo del pagamento dei debiti, potesse ravvisarsi un titolo esecutivo complesso che legittimasse un’esecuzione ai sensi degli artt. 605 o 612 c.p.c.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota, intervenuta in una fattispecie in cui si discuteva della legittimità dell’azione esecutiva dapprima minacciata e poi promossa per ottenere la consegna di un determinato numero di azioni societarie, si è focalizzata sulla configurabilità di un titolo esecutivo complesso, legittimante una simile esecuzione, costituito:
- da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (resa da un giudice straniero e dichiarata esecutiva in Italia con pronuncia definitiva emessa dalla competente corte d’appello);
- da una sentenza di omologa del concordato preventivo, che prevedeva la sostituzione dell’obbligazione di pagamento portata dalla sentenza di condanna con quella avente per oggetto la consegna di un determinato numero di azioni, configurando, in questo modo, l’adempimento del debito concordatario attraverso una datio in solutum.
La Corte di cassazione ha, innanzitutto, ricordato che, per procedere a esecuzione forzata (o anche solo per minacciarla, mediante la notificazione dell’atto di precetto), occorre possedere un titolo esecutivo, ossia un documento rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, al quale gli organi giudiziari a ciò deputati sono tenuti a dare esecuzione, effettuando quanto necessario per la soddisfazione del diritto a fronte dell’inadempimento serbato dal debitore.
Il tema del titolo esecutivo complesso è stato affrontato specialmente con riguardo a quelli di formazione stragiudiziale: secondo questa ricostruzione, in forza della combinazione di due o più documenti, tutti dotati della forma prescritta dall’art. 474 c.p.c. e rappresentativi ciascuno di una porzione del diritto sostanziale, è possibile agire in executivis per ottenerne il soddisfacimento coattivo, perché, proprio per effetto di detta combinazione, il diritto viene a essere dotato dei requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità.
In altre parole, i due o più documenti che, complessivamente considerati, costituiscono l’unico titolo esecutivo in senso documentale (giacché nessuno di essi è, di per sé solo, in grado di supportare l’azione esecutiva), rappresenta, allo stesso tempo, l’unico titolo esecutivo in senso sostanziale, in quanto idoneo a dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti del diritto e, come tale, legittimante il suo titolare a procedere a esecuzione forzata.
Così, per esempio, costituiscono titolo esecutivo complesso:
- il contratto redatto per atto pubblico, nel quale la prestazione dovuta consiste nell’obbligazione di consegna di cose determinabili, seguito da un secondo contratto, redatto nella stessa forma, nel quale si effettua la specificazione della res;
- l’atto stipulato in forma pubblica dal quale risulta una prestazione soggetta a condizione sospensiva, seguito da un secondo atto, anch’esso stipulato in forma pubblica, con il quale le parti danno atto dell’avveramento della condizione;
- il contratto di mutuo stipulato in forma pubblica, che prevede l’erogazione successiva della somma finanziata, seguito da uno o più atti di erogazione, anch’essi stipulati per atto pubblico, che attestano l’effettiva messa a disposizione della somma a favore del mutuatario e l’insorgenza, in capo allo stesso, del corrispondente obbligo di restituzione.
Tale concezione è stata accolta, sempre con riguardo ai titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, anche dalla giurisprudenza (in particolare, si vedano le recenti pronunce di Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841 e 6 marzo 2025, n. 5968, in tema di cosiddetto mutuo solutorio e mutuo cauzionato).
Si segnala, peraltro, che Trib. Brindisi, 7 febbraio 2026, con una pronuncia invero eccentrica, ha affermato che anche l’atto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993 deve rivestire la forma – dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – prescritta dall’art. 474 c.p.c., per implementare, insieme al contratto di mutuo dal quale scaturisce il credito restitutorio, un titolo esecutivo negoziale complesso, in questo modo, tuttavia, sovrapponendo il piano della documentazione del credito (senz’altro assoggettata alle regole tassativamente stabilite dall’art. 474 c.p.c.) con quello della disponibilità del titolo esecutivo (che, a termini dell’art. 475 c.p.c., compete non solo alla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, ma pure ai suoi successori, a prescindere dal fatto che la prova della vicenda successoria rivesta le forme rigidamente imposte dall’art. 474 c.p.c.).
Si è sempre esclusa, invece, la configurabilità di un titolo esecutivo complesso di natura giudiziale.
Il problema si è posto, per esempio, quando alla sentenza di condanna di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c., sia seguita la sentenza d’appello che abbia confermato (in tutto o in parte) la prima, con decisione che abbia affrontato il merito della vicenda sub iudice, oppure nell’ipotesi di procedura esecutiva avviata in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e parzialmente riformata dal giudice d’appello, o di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e revocato a seguito dell’accoglimento parziale dell’opposizione.
In questi casi, si è affermato che, se la sentenza di primo grado è appellata, quella emessa in sede di gravame, quand’anche meramente confermativa (purché non fondata solo su questioni di rito), deve intendersi sempre sostitutiva, anche se non passata in giudicato, in forza del disposto dell’art. 336, comma 2, c.p.c., sicché il titolo esecutivo è uno soltanto ed è rappresentato dalla sentenza d’appello. Pertanto, se la procedura esecutiva non sia ancora iniziata, solo quest’ultima sentenza va considerata titolo esecutivo (e, dunque, notificata al debitore ex art. 479 c.p.c.), mentre, in caso contrario, la procedura già pendente prosegue regolarmente senza soluzione di continuità e senza che occorrano ulteriori adempimenti, in applicazione della regola generale dettata, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dall’art. 653 c.p.c., ovviamente nei limiti fissati dalla stessa sentenza d’appello.
Di conseguenza, nel caso di successione di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non si assiste a una vera e propria integrazione, quanto piuttosto a una trasformazione, che non dà, quindi, origine a un titolo esecutivo complesso, bensì a una fattispecie alla quale possono reputarsi applicabili i principi dettati in materia di interpretazione extratestuale del titolo esecutivo (nei termini declinati da Cass. civ., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11066).
La ricorrenza di un titolo esecutivo complesso va esclusa pure quando sussiste indubbiamente un collegamento strutturale tra provvedimenti giurisdizionali per effetto di una previsione normativa, com’è a dirsi nel caso di sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. seguita da pronuncia che disponga sul quantum, oppure nel caso di sentenza non definitiva sull’an debeatur, ex art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c. e successiva sentenza di condanna che definisce il giudizio: in tali ipotesi, infatti, solo ed esclusivamente la sentenza che reca condanna al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile integra il titolo esecutivo, per quanto collegata a quella relativa all’an debeatur, che funge da mero presupposto logico-giuridico.
Come osservato dai giudici di legittimità, la caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso consiste non già nella combinazione di elementi spuri, consacrati in due o più documenti, a vario titolo concorrenti a delineare un numero indeterminato di prestazioni astrattamente esigibili, ma nella convergenza di ciascun elemento documentale, in quanto dotato della forma necessaria, verso la inequivoca rappresentazione e dimostrazione di un diritto certo, liquido ed esigibile.
Se queste condizioni possono configurarsi, in taluni casi, per i titoli di formazione stragiudiziale, non altrettanto è a dirsi per quelli giudiziali, perché, di norma, all’autorità giudiziaria è chiesto di pronunciarsi in merito a una domanda volta a ottenere un determinato bene della vita, rispetto alla quale, in caso di sua ritenuta fondatezza, la pronuncia – ossia il titolo esecutivo – non può che essere completa ed esaustiva (mentre dall’eventuale incompletezza che non sia colmabile attraverso l’interpretazione extratestuale del titolo deriverà la sua totale ineseguibilità, rendendosi necessario procurarsene uno nuovo, se del caso anche a seguito d’impugnazione).
Nella fattispecie esaminata, quindi, nella quale il creditore disponeva di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro integrante un titolo esecutivo autonomo, autosufficiente e perfettamente completo, non poteva invocarsi l’autorità di un’altra sentenza (quella di omologa del concordato, che prevedeva il pagamento dei creditori mediante l’attribuzione di azioni della società assuntrice), peraltro priva di contenuto condannatorio (essendo sua funzione quella di assicurare copertura giurisdizionale al contenuto della proposta concordataria che ha natura lato sensu negoziale, vincolando tutti i creditori anteriori all’osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto), per sostituire il comando giudiziale con uno di contenuto diverso e fondato su un provvedimento emesso in un altro procedimento (per quanto collegato), onde ottenere, a fronte di una determinata prestazione dovuta (certa, liquida ed esigibile), un bene della vita diverso.
Per conseguire la consegna delle azioni in esecuzione di quanto previsto dalla proposta concordataria omologata, il creditore avrebbe quindi dovuto procurarsi un apposito titolo esecutivo, attivando un giudizio di cognizione che, accertato l’inadempimento dell’assuntore, lo condannasse a porre in essere quanto necessario.
