Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2025, n. 32521 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini
Associazione – Liquidazione – Procedura concorsuale – Disciplina applicabile – Privilegio fondiario – Avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali – Inammissibilità
Massima: “In caso di liquidazione generale del patrimonio dell’associazione sciolta, compiuta a norma degli artt. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall’art. 41 d.lgs. 385/1993 al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni dell’ente compresi nella procedura di liquidazione“.
CASO
Nei confronti di un’associazione già posta in liquidazione ai sensi dell’art. 27 c.c. veniva avviata un’espropriazione immobiliare in forza di un contratto di mutuo fondiario; nell’esecuzione così radicata innanzi al Tribunale di Civitavecchia, il creditore procedente spiegava anche intervento per un credito avente titolo in un secondo contratto di mutuo fondiario.
Il giudice dell’esecuzione, reputando che l’apertura della procedura di liquidazione dell’associazione comportasse il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali anche per il creditore fondiario, stante l’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 41 d.lgs. 385/1993, dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento, con ordinanza opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Civitavecchia, che disponeva la revoca dell’ordinanza impugnata, con sentenza avverso la quale era proposto ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il privilegio processuale sancito dall’art. 41 d.lgs. 385/1993 a favore del creditore fondiario non è invocabile nella procedura di liquidazione generale del patrimonio di associazione sciolta cui fa riferimento l’art. 30 c.c.
QUESTIONI
[1] Sebbene il privilegio fondiario previsto dall’art. 41 d.lgs. 385/1993 rientrasse tra quelli che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, l. 155/2017, doveva essere eliminato in sede di riforma delle procedure concorsuali (attuata con il d.lgs. 14/2019), esso non è ancora stato espunto dall’ordinamento, sicché, a tutt’oggi, è operante e legittimamente invocabile allorquando la legge continui a richiamarlo direttamente o indirettamente.
È noto, a questo proposito, il dibattito accesosi in merito all’applicabilità del privilegio in questione nell’ambito della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII (che ha preso il posto della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato regolata dagli artt. 14-ter e seguenti l. 3/2012).
A questo proposito, con una pronuncia resa ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è stato affermato che il creditore fondiario è legittimato ad avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993 nel caso di sottoposizione del debitore esecutato tanto alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale disciplinata dagli artt. 121 e seguenti CCII, quanto a quella di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e seguenti CCII, valorizzando il rinvio secco operato dall’art. 270, comma 5, CCII all’art. 150 CCII (che, con riguardo alla liquidazione giudiziale, detta la regola generale in base alla quale, dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata e proseguita e, nel contempo, la sua eccezione, venendo fatte salve le diverse previsioni di legge, tra le quali rientra l’art. 41 d.lgs. 385/1993); rinvio che esclude la necessità di ricorrere alla non consentita applicazione analogica di una disposizione – quella dettata dall’art. 41 d.lgs. 385/1993 – che riveste pur sempre carattere eccezionale (Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914).
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza che si annota, nella quale si discuteva circa l’applicabilità del privilegio fondiario nell’ambito della procedura concorsuale di liquidazione di associazione contemplata dall’art. 30 c.c., invece, i giudici di legittimità sono pervenuti alla conclusione opposta, escludendo l’operatività dell’art. 41 d.lgs. 385/1993.
La soluzione affermata dalla Corte di cassazione si fonda su una rigorosa analisi dei dati normativi di riferimento.
Nello specifico, vengono in considerazione:
- l’art. 30 c.c., in base al quale, una volta che sia stato disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme dettate dagli artt. 11 e seguenti disp. att. c.c.;
- l’art. 16 disp. att. c.c., che richiama, in quanto applicabili, gli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 l.fall. (ovvero gli attuali artt. 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 CCII), ossia le disposizioni dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Tra le disposizioni richiamate dall’art. 16 disp. att. c.c. assume particolare rilievo quella dettata dall’art. 201 l.fall., che rimanda agli artt. da 51 a 63 e da 72 a 83-bis l.fall. (ovvero quella corrispondente recata dall’art. 304 CCII, che, a propria volta, rimanda agli artt. da 150 a 162 e da 172 a 192 CCII).
L’art. 51 l.fall., in termini omologhi a quanto dispone l’art. 150 CCII, stabilisce che, a fare data dalla dichiarazione di fallimento (ovvero di apertura della liquidazione giudiziale), sui beni compresi nel fallimento (ovvero nella liquidazione giudiziale) non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o cautelare, salvo che sia diversamente previsto dalla legge.
Viene, così, in rilievo il privilegio processuale accordato al creditore fondiario dall’art. 41 d.lgs. 385/1993, che consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia dei finanziamenti fondiari anche dopo la dichiarazione di fallimento (ovvero di apertura della liquidazione giudiziale) del debitore.
Trattandosi di un’eccezione alla regola generale dettata dall’art. 51 l.fall. (ovvero dall’art. 150 CCII), la disposizione va applicata esclusivamente alle fattispecie ivi previste, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 14 disp. prel. c.c., non potendosi configurare una non consentita interpretazione analogica.
Di conseguenza, come rilevato dalla Corte di cassazione, poiché l’art. 41 d.lgs. 385/1993 fa testuale riferimento al solo fallimento (ovvero, per effetto di quanto stabilito dall’art. 349 CCII, alla liquidazione giudiziale), il privilegio del creditore fondiario non può trovare applicazione nella liquidazione generale del patrimonio dell’associazione.
Oltre all’argomento letterale, i giudici di legittimità hanno valorizzato ragioni di carattere sistematico a sostegno della conclusione raggiunta.
In particolare, si è posto l’accento sull’omologia e sulla comunanza di disciplina che caratterizzano la procedura concorsuale fallimentare e la liquidazione controllata regolata dagli artt. 268 e seguenti CCII, messe in evidenza dalla già citata pronuncia n. 22914 del 19 agosto 2024, con cui la Corte di cassazione ha dichiarato applicabile in entrambi i casi il privilegio del creditore fondiario: con tale arresto, non è stato sconfessato il carattere eccezionale dell’art. 41 d.lgs. 385/1993, ma, stante la ritenuta inscindibilità del portato normativo contenuto nell’art. 51 l.fall. (ovvero nell’art. 150 CCII), anche nella parte in cui fa salve le diverse disposizioni di legge che consentono di derogare alla regola generale ivi dettata, sono state reputate estensibili alla liquidazione controllata le agevolazioni riconosciute dalla legge al creditore fondiario, proprio sulla base dell’assimilazione tra la procedura di liquidazione maggiore (la liquidazione giudiziale) e quella minore (la liquidazione controllata).
Nel caso della liquidazione generale del patrimonio dell’associazione, invece, non è ravvisabile alcuna omologia che giustifichi un’analoga estensione, visto che l’ente associativo non è un imprenditore, ma un ente morale, sicché non è predicabile una completa sovrapposizione delle regole stabilite per il fallimento, per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa, da un lato e per la liquidazione delle persone giuridiche diversa dalle imprese, dall’altro lato, anche alla luce delle differenze che attengono alle rispettive finalità, attività e discipline.
Tale disomogeneità, per i giudici di legittimità, impedisce di reputare applicabile anche alla liquidazione generale del patrimonio delle associazioni il trattamento privilegiato che, nelle procedure concorsuali, viene riconosciuto al creditore fondiario.
Probabilmente anche per questo il richiamo all’art. 51 l.fall. (ovvero all’art. 150 CCII), che pure la disciplina della liquidazione generale del patrimonio delle associazioni contempla (risultando la disposizione applicabile per effetto del rinvio che vi operano, rispettivamente, gli artt. 201 l.fall. e 304 CCII, a loro volta richiamati dall’art. 16 disp. att. c.c.), non essendo diretto e secco, a differenza di quello contenuto nell’art. 268, comma 5, CCII con riguardo alla liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, non può considerarsi idoneo a rendere operante l’eccezione di cui all’art. 41 d.lgs. 385/1993 (diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Civitavecchia con la pronuncia impugnata): non a caso, la Corte di cassazione, in un passaggio della motivazione, sottolinea come si tratti di una catena di rinvii.
D’altra parte, come pure osservato nella sentenza annotata, è significativo che il legislatore, nel riformare la disciplina delle procedure liquidatorie aventi natura concorsuale, attraverso l’emanazione del CCII, non abbia introdotto alcuna innovazione diretta a uniformare la liquidazione generale del patrimonio delle persone giuridiche – che richiama le norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa – anche per quanto concerne l’eccezione al divieto di azioni esecutive individuali.
Infine, è stato evidenziato come proprio il fatto che la legge delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza contemplasse, tra i propri criteri direttivi, quello che prevedeva l’esclusione dell’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari, destinati in ogni caso a non trovare più applicazione una volta decorsi due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, attesti la volontà del legislatore di circoscrivere l’ambito attribuito o attribuibile all’art. 41 d.lgs. 385/1993; di conseguenza, per quanto la delega non abbia trovato attuazione sul punto, il principio direttivo fornisce comunque uno spunto interpretativo idoneo a orientare – in senso restrittivo – l’interpretazione della disciplina di favore prevista a tutela del creditore fondiario.
