La massima
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 12 maggio 2026, è intervenuta sul tema della tutela della maternità nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità sia considerato acquisito, ai fini giuridici, nella stessa sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso di una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio, che aveva dovuto sospendere la frequenza del corso per congedo obbligatorio di maternità e successivo congedo parentale. In applicazione della disciplina vigente, il periodo di sospensione aveva determinato il differimento della conclusione del percorso formativo e l’impossibilità di partecipare alla sessione ordinaria dell’esame finale insieme agli altri corsisti. La ricorrente aveva quindi richiesto l’ammissione con riserva all’esame ordinario oppure, in subordine, la retrodatazione degli effetti del diploma, evidenziando che il ritardo nel conseguimento del titolo avrebbe inciso sulla trasformazione dell’incarico convenzionale da tempo determinato a tempo indeterminato e sull’anzianità professionale. La Regione Lazio aveva però rigettato tali richieste, sostenendo che la retrodatazione degli effetti del diploma non fosse consentita. Il TAR Lazio ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la disciplina producesse un effetto discriminatorio nei confronti delle donne costrette a interrompere il corso per maternità. Secondo il giudice rimettente, il differimento del diploma determinava infatti conseguenze professionali permanenti, incidendo sulla decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato e sulla stessa disciplina collettiva applicabile al rapporto convenzionale. La Corte costituzionale ha accolto tale impostazione, ricostruendo il quadro normativo relativo al corso di formazione in medicina generale e alle sospensioni per gravidanza e maternità. L’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999 prevede infatti che gli impedimenti superiori a quaranta giorni consecutivi, compresi quelli derivanti da gravidanza e malattia, sospendano il periodo di formazione senza ridurne la durata complessiva. La Consulta ha chiarito che il problema non riguarda la necessità di recuperare il periodo formativo, coerente con le esigenze di completezza della formazione professionale, ma le conseguenze lavoristiche derivanti dal ritardo nel conseguimento del diploma. Il differimento della sessione finale produce infatti uno slittamento nella trasformazione dell’incarico convenzionale a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, con effetti diretti sull’anzianità professionale e sulle possibilità di trasferimento e progressione di carriera. Inoltre, il prolungamento del percorso formativo può comportare l’applicazione di una diversa disciplina collettiva, come avvenuto nel caso concreto, nel quale il conseguimento tardivo del diploma aveva determinato l’assoggettamento della ricorrente al nuovo ACN del 2024, caratterizzato dall’introduzione del ruolo unico di assistenza primaria e da un diverso assetto organizzativo delle attività professionali. La Corte ravvisa quindi una discriminazione diretta fondata sulla maternità, in contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione. La sentenza richiama inoltre il d.lgs. n. 151/2001 e il Codice delle pari opportunità, ricordando che costituisce discriminazione qualsiasi trattamento che, in ragione dello stato di gravidanza o maternità, determini una posizione di svantaggio o limiti le opportunità di avanzamento professionale. Secondo la Consulta, la disciplina censurata produce anche un effetto dissuasivo rispetto all’esercizio dei diritti connessi alla maternità, poiché il timore di un ritardo nella carriera potrebbe indurre le interessate a comprimere l’utilizzo degli istituti di tutela previsti dall’ordinamento. In conclusione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità sia considerato acquisito, ai fini giuridici correlati alla trasformazione dell’incarico convenzionale, nella stessa sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso. La decisione non elimina l’obbligo di recuperare il periodo formativo, ma neutralizza gli effetti discriminatori derivanti dal ritardo nella sessione d’esame, assicurando che la maternità non produca conseguenze permanenti sulla posizione professionale della lavoratrice.
