Fondo di garanzia TFR e retrocessione dell’azienda al datore fallito

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 febbraio 2026 n. 4422 ha stabilito che, in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS per il pagamento del TFR, ai sensi dell’art. 2, Legge n. 297/1982, qualora, nell’ambito di un affitto di azienda, intervenga la retrocessione dell’azienda al concedente poi dichiarato fallito e il rapporto di lavoro cessi successivamente in capo a quest’ultimo per licenziamento intimato dalla curatela, il datore di lavoro attuale insolvente dev’essere individuato nel soggetto retrocessionario fallito, presso il quale il rapporto è cessato e il credito è divenuto esigibile. In tale ipotesi, ricorrendo sia la cessazione del rapporto sia lo stato di insolvenza del datore al momento dell’esigibilità del T.F.R., sussistono i presupposti per l’intervento del Fondo, dovendosi escludere, in ragione dell’autonomia del diritto alla prestazione previdenziale rispetto al credito verso il datore di lavoro, la configurabilità di una responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. tra il cessionario in bonis e il Fondo medesimo, nonché ogni indebita sovrapposizione tra la tutela prevista in caso di trasferimento d’azienda e quella approntata in caso di insolvenza datoriale.

Il caso

La vicenda nasce dalla domanda proposta da un lavoratore per ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento del TFR, dopo che il credito era stato ammesso al passivo del fallimento della società datrice di lavoro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello di Milano aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale. Secondo i giudici di merito, il rapporto di lavoro, inizialmente trasferito alla società affittuaria dell’azienda, era stato poi retrocesso alla società fallita in forza di un accordo del 28 maggio 2018, con contestuale licenziamento del lavoratore da parte della curatela fallimentare. In tale quadro, al momento della cessazione del rapporto, il datore di lavoro titolare del rapporto era il soggetto insolvente, ossia la società fallita, con conseguente integrazione dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia. L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo, in sintesi, che il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al soggetto cessionario o affittuario dell’azienda, rimasto in bonis, in ragione della responsabilità solidale prevista dall’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda.

La Cassazione respinge tale impostazione e conferma la sentenza d’appello, richiamando un orientamento ormai consolidato: ciò che rileva è il soggetto titolare del rapporto al momento della cessazione del rapporto stesso, perché è in quel momento che il TFR diviene esigibile ai sensi dell’art. 2120 c.c. Se, al momento della cessazione, il rapporto è tornato in capo al datore fallito, e il credito è stato ammesso al passivo, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2 della legge n. 297/1982. La Corte richiama espressamente il principio già affermato da Cass. n. 1861/2022, secondo cui l’intervento del Fondo di garanzia configura un diritto del lavoratore a una prestazione previdenziale distinta e autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Ne consegue che, nella vicenda circolatoria dell’azienda, quando la cessazione del rapporto avvenga dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente deve essere individuato nel soggetto retrocessionario fallito. Non assume rilievo decisivo, in tale prospettiva, l’eventuale responsabilità solidale del cessionario o affittuario in bonis, poiché il diritto verso il Fondo non coincide con il credito di lavoro azionabile nei confronti dei soggetti obbligati sul piano civilistico. La Cassazione ribadisce infatti che non può configurarsi una responsabilità solidale tra il Fondo e gli eventuali coobbligati ex art. 2112 c.c., perché il Fondo non subentra come debitore solidale nel rapporto di lavoro, ma eroga una prestazione previdenziale autonoma, fondata su presupposti propri: esistenza del credito per TFR, insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito secondo le modalità previste dalla legge. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso dell’INPS vengono respinti. L’Istituto aveva sostenuto che l’accordo del 28 maggio 2018 non potesse essere qualificato come accordo derogatorio ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428/1990 e che, in ogni caso, la presenza di un soggetto in bonis solidalmente responsabile avrebbe impedito l’intervento del Fondo. La Corte, tuttavia, evidenzia che, nella fattispecie concreta, il credito per TFR era maturato nei confronti della società fallita, cedente e poi retrocessionaria, presso la quale il rapporto era cessato. Pertanto, non vi era alcuna solidarietà utilmente invocabile dall’INPS per escludere l’operatività della garanzia previdenziale. La Cassazione valorizza quindi l’autonomia della prestazione previdenziale e respinge ogni tentativo di subordinare l’intervento del Fondo alla preventiva escussione o alla permanenza di una responsabilità civilistica di altri soggetti. Il principio affermato è di rilievo operativo: quando il rapporto di lavoro cessa dopo la retrocessione dell’azienda al datore di lavoro fallito e il credito per TFR viene ammesso al passivo, il lavoratore può accedere al Fondo di garanzia, senza che l’INPS possa opporre la possibile responsabilità solidale dell’affittuario o del cessionario in bonis. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso dell’INPS e conferma il diritto del lavoratore alla prestazione, condannando l’Istituto alla rifusione delle spese di lite.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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