Violazione del divieto di fumo durante l’orario di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 giugno 2020, n. 12841,  ha stabilito che l’infrazione al divieto di fumo in ambienti chiusi previsto dalla legge (art. 51 legge n. 3 del 2003) deve misurarsi, quanto agli effetti sul rapporto di lavoro, con le previsioni disciplinari elaborate dalle parti sociali. Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti, a meno che non si accerti che le parti stesse non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.

 

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