Valore delle Stock option non rideterminabile per titoli non trasferibili

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 118/2024, ha fornito indicazioni circa le fattispecie nelle quali è possibile rideterminare il valore delle Stock option.

L’Agenzia richiama in premessa la fonte normativa di riferimento che consente la rideterminazione del valore dei titoli, e cioè l’articolo 5, comma 1, Legge 448/2001, che consente di assumere quale valore non quello di acquisto, ovvero il costo, ma bensì la frazione del patrimonio netto che emerga da una perizia giurata di stima.

La medesima risposta ad interpello ricorda in ogni caso come il momento nel quale si concretizza il nuovo e diverso valore (ai fini della determinazione del reddito diverso di cui all’articolo 67 del TUIR), è dato dalla cessione a titolo oneroso.

La fattispecie descritta nella risposta ad interpello, invece, ha tra le premesse l’impossibilità in capo al lavoratore istante, possessore e titolare di titoli, di cessione a titolo oneroso.

Per cui in tale circostanza è preclusa la possibilità di rideterminazione del valore.

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