La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2015, n. 17287, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento dell’ipotesi di appalto illecito di manodopera previsto dall’art. 1 co. 3 L. 1369/60, l’impiego da parte dell’appaltatore, di macchine e di attrezzature di proprietà dell’appaltante dietro relativo compenso non configura di per sé l’ipotesi vietata dalla legge,
la quale, al contrario, va esclusa allorquando tali macchine ed attrezzature assumano una modesta rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall’appaltatore, si che in capo a quest’ultimo possa comunque riconoscersi un reale rischio economico d’impresa. In altre parole è necessario nell’apporto fornito dall’appaltatore il quid che consenta di ritenere che egli rischi davvero sul piano economico. La Cassazione ha riconosciuto che vi fosse interposizione illecita in quanto, nel caso concreto, l’Azienda si occupava di coibentazione dei capannoni e tutti i materiali necessari erano forniti dalla società committente.
Utilizzazione di attrezzature dell’appaltante e interposizione fittizia
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