Tutele crescenti: validità ex tunc della conversione giudiziale del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2020, n. 823, ha deciso che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale Decreto, in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”. Infatti, occorre ribadire che, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva. Da tale affermazione consegue quella del coerente effetto ex tunc della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operata a decorrere dall’illegittima stipulazione del contratto a termine.

 

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