La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 maggio 2016, n. 9760, ha chiarito che l’ingegnere non ha diritto a percepire la pensione di anzianità da Incarcassa, di cui possiede i requisiti di contribuzione ed età, pur in assenza della cancellazione all’Ordine richiesta dall’art. 26 dello Statuto dell’Ente previdenziale, in quanto nell’ordinamento italiano non esiste il principio generale affermato dalla giurisprudenza costituzionale o dall’evoluzione legislativa, in ordine alla compatibilità tra percezione della pensione di anzianità e proseguimento della pregressa attività professionale, a nulla rilevando la piena cumulabilità tra la percezione della pensione di anzianità dal sistema dell’assicurazione generale obbligatoria e quella di redditi da lavoro autonomo o dipendente non potendo il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria costituire automaticamente il parametro vincolante cui confermare i separati e distinti ordinamenti.
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