Timbratura irregolare: integra tentata truffa e lede il vincolo fiduciario

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 maggio 2018, n. 13269, ha ritenuto che la falsa attestazione della presenza in ufficio, mediante timbratura del badge identificativo ad opera di un lavoratore, il quale aveva ceduto il cartellino marcatempo a un collega, implica, oltre alla fattispecie penalmente rilevante – reato di tentata truffa – la violazione di fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione, avendo il lavoratore posto in essere un comportamento gravemente irregolare e assolutamente anomalo, oltre che inadempiente agli obblighi inerenti al proprio ufficio, contrario agli interessi del datore di lavoro e idoneo, in definitiva, a ledere in misura significativa il sotteso vincolo fiduciario.

 

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