Superamento comporto: no al recesso se mansioni e ambiente favoriscono ricadute

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 giugno 2017, n. 15972, ha stabilito che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 cod. civ..

 

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