La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 maggio 2024, n. 12790, ha ritenuto che l’articolo 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale, con conseguente illegittimità del rifiuto del lavoratore di svolgere la formazione fuori dai propri turni di lavoro e legittimità del conseguente provvedimento datoriale di messa in aspettativa non retribuita per impedimento all’utilizzo delle relative prestazioni.
Sicurezza: illegittimo il rifiuto di svolgere il corso di formazione fuori orario di lavoro
di Redazione
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