La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 maggio 2024, n. 12790, ha ritenuto che l’articolo 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale, con conseguente illegittimità del rifiuto del lavoratore di svolgere la formazione fuori dai propri turni di lavoro e legittimità del conseguente provvedimento datoriale di messa in aspettativa non retribuita per impedimento all’utilizzo delle relative prestazioni.
Sicurezza: illegittimo il rifiuto di svolgere il corso di formazione fuori orario di lavoro
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026
