La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6540, ha stabilito che il licenziamento di un dirigente non deve essere arbitrario, pretestuoso o persecutorio, ma deve rispettare i limiti generali posti all’esercizio dei poteri datoriali. La valutazione della correttezza del licenziamento e delle ragioni addotte per giustificarlo spetta al giudice del merito, il quale ha la facoltà di sindacare l’eventuale uso distorto del potere datoriale.
Servono idonee giustificazioni anche in ipotesi di licenziamento del dirigente
di Redazione
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