Risoluzione del rapporto a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla NASpI

L’Inps, con messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, ha offerto chiarimenti in merito alla percezione dell’indennità NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, secondo la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, D.L. 104/2020. Tale disposizione ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per gmo.

L’Istituto precisa che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, e – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

Il messaggio precisa che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di Legge, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

 

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