La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 ottobre 2015, n.21782, ha stabilito che in materia di responsabilità civile, per la liquidazione dell’invalidità c.d. micropermanente (fino a 9 punti), in caso di assenza di tabelle normativamente determinate, come ad es. per le c.d. micropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del D.Lgs. n.38/00, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali, la cui utilizzazione è stata avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad ade-guata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Risarcimento per danno morale: i criteri per la liquidazione
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