Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione: chiarimenti

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha offerto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998 (rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione).

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito per tale motivazione, rendendo possibile, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Le Questure dovranno comunque valutare caso per caso, effettuando un esame dell’inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.

Viene infine chiarito che, come stabilito dall’ultima parte dell’articolo 22, comma 11, ai fini della determinazione del reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

 

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