Ricostituzione rapporto per conciliazione: non si configura omissione contributiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 settembre 2016, n. 17645, ha escluso che, in conseguenza di un verbale di conciliazione con il quale le parti – lavoratore e datore – hanno ricostituito il rapporto di lavoro, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell’Inps, con riferimento al periodo che è intercorso fra il licenziamento e la successiva ricostituzione del rapporto stesso, a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva, laddove quest’ultima può configurarsi solo a fronte di una situazione che imponga la ricostituzione del rapporto ex tunc, restando tuttavia dubbia la stessa ammissibilità della ricostituzione del rapporto previdenziale, per natura indisponibile e necessariamente correlato all’esistenza effettiva di un sottostante rapporto di lavoro.

 

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