Ricostituzione rapporto per conciliazione: non si configura omissione contributiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 settembre 2016, n. 17645, ha escluso che, in conseguenza di un verbale di conciliazione con il quale le parti – lavoratore e datore – hanno ricostituito il rapporto di lavoro, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell’Inps, con riferimento al periodo che è intercorso fra il licenziamento e la successiva ricostituzione del rapporto stesso, a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva, laddove quest’ultima può configurarsi solo a fronte di una situazione che imponga la ricostituzione del rapporto ex tunc, restando tuttavia dubbia la stessa ammissibilità della ricostituzione del rapporto previdenziale, per natura indisponibile e necessariamente correlato all’esistenza effettiva di un sottostante rapporto di lavoro.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto