Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: ripartizione delle risorse

È stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 il D.P.C.M. 17 dicembre 2020, relativo alla ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Il Reddito di libertà è riconosciuto, nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento.

La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno.

 

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