Processo: l’assenza dell’appellante determina il rinvio dell’udienza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 settembre 2015, n.18226, ha stabilito che deve ritenersi che la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applichi anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira: ne consegue che, ai sensi dell’art.348, co.1 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art.437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto