Presupposti di legittimità del licenziamento per gmo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 luglio 2020, n. 15400, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’Appello che dichiara illegittimo il licenziamento, pur essendo stata accertata l’effettiva soppressione della posizione del lavoratore e la diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale, risultando detta decisione fondata essenzialmente sull’assenza di effettive motivazioni economiche.

 

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