Presunzione di conoscibilità delle comunicazioni mediante telegramma

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 6 ottobre 2015, n.19980, ha stabilito che, presumendosi conosciuta ai sensi dell’art.1335 cod.civ. una dichiarazione diretta a una determinata persona nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, in ipotesi di telegramma tale presunzione sussiste anche se in giudizio manca l’avviso di ricevimento: il telegramma, infatti, costituisce prova certa dell’avvenuta spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, per la quale si presume l’arrivo dell’atto al destinatario e la sua conseguente conoscenza. Ad ogni modo, è un caso che ammetta la prova contraria, in quanto non si dà luogo alla presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto. Nel caso de quo, l’allegazione in giudizio del telegramma con cui la dipendente chiedeva di essere riammessa in servizio escludeva la tesi della Società secondo la quale la lavoratrice aveva presentato le dimissioni. In definitiva, la prova confermava che la Società aveva proceduto al licenziamento orale.

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