Prestazione Universale: ok al contratto con soggetto diverso dal beneficiario

L’INPS, con messaggio n. 3514 del 21 novembre 2025, interviene nuovamente sul tema della quota integrativa della Prestazione Universale – il cosiddetto assegno di assistenza previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 29/2024 – fornendo un importante chiarimento operativo in merito alla titolarità del rapporto di lavoro domestico finalizzato all’assistenza.

Già con il messaggio n. 949/2025, l’INPS aveva definito modalità e tempistiche dei controlli: regolare iscrizione del rapporto negli archivi INPS, verifica della contribuzione e obbligo per il richiedente di trasmettere trimestralmente – entro il giorno 10 del mese successivo – le buste paga quietanzate.

La novità introdotta dal messaggio 3514 riguarda la possibilità che il contratto di lavoro non sia intestato al beneficiario, bensì a un familiare o a un soggetto legittimato (amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.). Dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, l’INPS conferma infatti che l’assegno di assistenza può essere riconosciuto anche in questa ipotesi, purché l’istruttoria territoriale accerti che l’assunzione del lavoratore domestico sia effettivamente finalizzata all’assistenza del beneficiario.

Rimangono, tuttavia, due condizioni essenziali:

  • il luogo di svolgimento della prestazione indicato nel contratto e nelle buste paga deve coincidere con il domicilio del beneficiario della Prestazione Universale;
  • le mansioni del lavoratore devono essere chiaramente rivolte all’assistenza della persona titolare della prestazione.

 

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