Pensione di vecchiaia anticipata: licenziamento illegittimo se il lavoratore decide di rimanere in servizio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2021, n. 14393, ha stabilito che nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal D.Lgs. 414/1996, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, L. 108/1990, in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo, volta a non accedere al pensionamento anticipato e a permanere in servizio. Infatti, è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, che consente al datore di lavoro il recesso ad nutum. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga a elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento.

 

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