Pensione supplementare solo per i titolari di pensione da lavoro dipendente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24137, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 5, L. 1338/1962, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico dell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, senza possibilità di estendere loro quanto stabilito dall’articolo 1, D.M. 282/1996, che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche iscritti alla Gestione separata, e che, avendo versato a quest’ultima contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno diritto alla pensione supplementare in base al citato articolo 5, a carico, tuttavia, della Gestione separata.

 

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