Patto di prova: limiti in caso di subappalto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° settembre 2015, n.17371, ha stabilito che il patto di prova non può essere previsto nel contratto di lavoro se il dipendente ha già svolto presso un’altra impresa le stesse mansioni di quelle oggetto di prova del contratto, quando il nuovo datore di lavoro è la Società che è subentrata all’appalto e che ha assunto il lavoratore ai sensi dell’art.2112 cod.civ..

Non rileva in proposito una diversa denominazione delle nuove mansioni, essendo necessario che queste siano di fatto, e non solo nominalmente, diverse da quelle precedenti.

La Cassazione ha quindi ritenuto nullo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dall’impresa subentrata nell’appalto del servizio ristorazione di un albergo nei confronti dell’aiuto cuoca assunta con le tesse mansioni che svolgeva alle dipendenze della precedente società appaltatrice.

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