Patto di demansionamento legittimo per evitare il trasferimento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.19930 del 6 ottobre 2015, ha stabilito la legittimità dell’avvenuto demansionamento del lavoratore che aveva stipulato in tal senso un patto per evitare il trasferimento in un’altra sede a 150 km a seguito della chiusura della sua unità produttiva: il lavoratore non può in seguito impugnare il patto e chiedere il risarcimento dei danni per avvenuta dequalificazione. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che è illegittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione dovuta perché ritenuta un demansionamento; tale rifiuto integrerebbe un comportamento disciplinarmente rilevante.

Nel caso oggetto di giudizio, a seguito dell’avvenuta soppressione dell’unità produttiva, la Società aveva disposto il trasferimento dei lavoratori coinvolti. Per i lavoratori che non intendevano trasferirsi, era stata prevista la possibilità di sottoscrivere un patto con il datore di lavoro con cui accettavano il demansionamento, evitando così il licenziamento. Tale patto deve avvenire su richiesta scritta del lavoratore stesso, escludendo così un consenso affetto da vizi di volontà.

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