Natura non retributiva dello sconto energia elettrica

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 settembre 2024, n. 25238, ha stabilito che il beneficio dello sconto tariffario concesso ai dipendenti non ha natura retributiva e non è configurabile quale diritto quesito, quindi è revocabile unilateralmente dal datore.

Nel caso di specie, lo sconto sui consumi di energia elettrica e la relativa misura erano previsti a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; esso, quindi, era del tutto sganciato dal parametro di corrispettività con la prestazione lavorativa e, in quanto tale, sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’articolo 36, Costituzione, configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente.

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