Modalità espresse e tacite di rinunzia al diritto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2023, n. 11336, ha stabilito come la rinunzia ad un diritto, che oltre che espressa può essere anche tacita, può desumersi da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa e non può essere oggetto di presunzioni. La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto (nel caso di specie, la S.C. ha riformato la decisione dei Giudici di merito ritenendo che l’erogazione di importi inferiori a quelli pattuiti fosse frutto dell’arbitraria ed ingiustificata riduzione unilaterale di tali compensi operata dalla società).

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Torna in alto