Mobilità: comunicazioni non contestuali rendono inefficace il licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2016, n.157, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore se, in occasione di una procedura di mobilità collettiva, la comunicazione agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali non è contestuale a quella inviata al dipendente. La ratio della normativa è che, attraverso tali comunicazioni, il lavoratore può conoscere in via indiretta le ragioni della loro collocazione in mobilità. La contestualità delle comunicazioni rappresenta l’esigenza di rendere visibile sia dalle associazioni sindacali che dagli uffici pubblici competenti la corretta applicazione della procedura; di conseguenza, tale controllo è un indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale del singolo dipendente.

La Corte ha respinto il ricorso della Società che aveva attuato una recesso collettivo non rispettando le formalità stringenti previste dalla normativa di riferimento.

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